Dopo quattro anni oramai la legge 4/2004 ha iniziato ad entrare nella progettazione dei siti Web per le P.A., nonostante vi siano allo stesso tempo ricerche di scappatoie sull’applicazione della normativa. Spesso ci si chiede se una intranet, ad esempio, è soggetta alla 4/2004 – e la riposta – DM 8 luglio 2005 alla mano – è senz’altro affermativa: basta leggere il contenuto dell’art. 2 comma 3:
3. I requisiti tecnici si applicano anche nei casi in cui i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 della legge forniscono informazioni o erogano servizi mediante applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM, DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete.
Ora, non mi si venga a dire che una intranet non fornisce informazioni e/o non eroga servizi ?
A parte queste disquisizioni prettamente normative mi capita spesso, durante seminari e docenze, di notare il “panico da applicazione” da parte dei funzionari delegati all’acquisto di siti INTERNET ed è per tale motivo che ho deciso di pubblicare un documento per fornire una traccia operativa su come commissionare un sito INTERNET a norma della legge 4/2004 e dormire sonni tranquilli.
Il contratto
La legge 4/2004, come unico vincolo, pone la nullità del contratto nel caso in cui all’interno dello stesso non vi sia alcun riferimento al rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla suddetta legge. Ciò è chiaramente indicato all’art. 4 comma 2 della Legge 4/2004.
2. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l’obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
All’interno del contratto quindi è sufficiente indicare una clausola che impegni il fornitore al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. Un esempio può essere il seguente: “Il fornitore si impegna a fornire un prodotto conforme ai requisiti di cui all’art. 11 della legge 4/2004”.
Tutto qui?
La risposta è: “legalmente si”. Con tale clausola all’interno del contratto una P.A. di fatto rispetta i dettami normativi, delegando totalmente al fornitore la realizzazione a norma. A questo punto sorgono sempre almeno tre domande:
- E se il fornitore non produce il sito a norma?
- Come posso verificare l’effettiva conformità del sito INTERNET?
- Come garantisco il mantenimento dell’accessibilità del sito INTERNET?
Per queste tre domande ci sono delle azioni che, se svolte, possono garantire al funzionario preposto all’accessibilità di poter dormire “sonni tranquilli”, garantendo allo stesso tempo al cittadino (destinatario del servizio) un sito accessibile e conforme alle vigenti normative.
Punto 1. Come garantire la produzione di un sito a norma della legge 4/2004
Il funzionario responsabile può garantire la propria amministrazione di poter ottenere un sito INTERNET a norma della legge 4/2004 intervenendo nelle fasi iniziali di assegnazione della fornitura. Questo soggetto può, ad esempio, predisporre un bando di selezione che contenga i seguenti requisiti:
- Richiesta di conformità della realizzazione alla legge 4/2004. Con tale richiesta, il partecipante alla gara viene già informato che, contrattualmente, sarà impegnato nella realizzazione di un sito conforme ai dettami normativi.
- Richiesta di fornitura di una bozza (mock-up). Richiedendo una bozza di sviluppo l’amministrazione avrà la possibilità di valutare (direttamente o con supporto di un tecnico esperto in materia) la conformità di tale bozza rispetto ai dettami normativi. Come previsto dalla legge 4/2004 art. 4 comma 1 (Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, per l’acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell’offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio.), la prima fase di valutazione delle offerte sarà basata sulla conformità della bozza ai requisiti normativi e, successivamente, saranno valutate le altre caratteristiche. Nel caso di soluzioni basate su applicativi Web per la generazione di contenuti (WCMS), è altresì necessario richiedere quali siano le caratteristiche dello stesso che aiutano i redattori alla produzione di contenuti accessibili (esempio: aiuto nella definizione dei testi alternativi, nella creazione di tabelle dati, ecc.).
- Richiesta di autovalutazione finale a cura del fornitore. Con una clausola del bando è possibile chiedere al fornitore del sito INTERNET di allegare alla relazione conclusiva anche l’autovalutazione dei requisiti applicando la metodologia prevista dall’allegato A del DM 8 luglio 2005. In tal modo, gli addetti al collaudo per conto della PA saranno agevolati nella verifica finale.
Punto 2. Come verificare l’effettiva conformità ai 22 requisiti
In fase di collaudo di un sito Web, il responsabile della P.A. deve applicare la metodologia di verifica prevista dall’allegato A del DM 8 luglio 2005. Per tale metodologia, il responsabile può:
- Verificare autonomamente e/o tramite un dipendente la conformità, utilizzando come riferimento il manuale applicativo presente nel sito del CNIPA in PDF e in questo sito in XHTML.
- Richiedere la consulenza di un esperto di accessibilità.
In entrambi i casi andrà comunque applicata la metodologia di verifica che prevede, oltre ad una completa verifica di conformità del codice per tutte le pagine del sito, anche di una verifica approfondita rispetto ai 22 requisiti per la home page, per tutte le pagine collegate alla home page, per tutte le pagine contenenti differenti tipologie di moduli (form) e le relative pagine di risposta nonché un campione di pagine di differente strutturazione pari al 5% delle pagine precedentemente analizzate.
Punto 3. Come garantire il mantenimento dell’accessibilità del sito INTERNET
Un sito INTERNET conforme, è conforme a vita? La risposta purtroppo è negativa: un sito INTERNET, per assurdo, può diventare non conforme già alla prima modifica da parte di un redattore: un testo alternativo non consono, l’inserimento di elementi ed attributi non consoni possono causare la perdita della conformità. È per tale motivo che i redattori devono essere formati nella pubblicazione di contenuti accessibili e – a tal proposito – si consiglia di procedere in differenti modalità:
- monitorare costantemente il sito www.pubbliaccesso.it per verificare la presenza di giornate formative dedicate alla produzione di contenuti accessibili.
- ricercare in rete soluzioni formative/divulgative in materia, come questo sito, le risorse educative di IWA, ecc.
- richiedere la fornitura di giornate formative specialistiche.
In relazione all’ultimo punto – nel caso di fornitura di soluzioni di pubblicazione (WCMS) – in fase di predisposizione del bando di gara il funzionario responsabile dovrebbe valutare l’inserimento di una clausola che comprenda la formazione all’uso del prodotto e che la stessa contenga al suo interno delle indicazioni su come produrre contenuti conformi alla legge 4/2004.
Conclusioni
In conclusione, risulta necessario pianificare da subito un bando di gara “con l’accessibilità in mente” ponendo una serie di richieste al fornitore per garantire la creazione di siti INTERNET accessibili.
Definendo pertanto una serie di passi con relative verifiche si potrà pertanto garantire una maggior conformità del nostro sito INTERNET rispetto ai requisiti e, con adeguata formazione dei redattori, si potrà garantire altresì il mantenimento dello status di accessibilità.
Concludo ricordando che le risorse gratuite per informarsi ci sono: l’importante è sfogliarle e comprenderle e, in caso di dubbi, chiedere nelle liste tecniche.