PROPOSTA DI LEGGE 

d’iniziativa dei deputati
On. Cesare Campa (Forza Italia), On. Antonio Palmieri (Forza Italia)

Cofirmatari:On. Giorgio Jannone (Forza Italia)), On. Ferdinando Adornato (Forza Italia), On. Giuseppe Albertini (Misto, SDI), On. Gioacchino Alfano (Forza Italia), On. Giuseppe Amato (Forza Italia), On. Andrea Annunziata (Margherita,DL-Ulivo), On. Gianantonio Arnoldi (Forza Italia), On. Giacomo Baiamonte (Forza Italia), On. Antonio Barbieri (Forza Italia), On. Emerenzio Barbieri (UDC (CCD-CDU)), On. Katia Bellillo (Misto, Comunisti italiani), On. Luca Bellotti (AN), On. Massimo Maria Berruti (Forza Italia), On. Maurizio Bertucci (Forza Italia), On. Alfredo Biondi (Forza Italia), On. Gianfranco Blasi (Forza Italia), On. Sandro Bondi (Forza Italia), On. Ciro Borriello (Forza Italia), On. Donato Bruno (Forza Italia), On. Francesco Brusco (UDC (CCD-CDU)), On. Maria Burani Procaccini (Forza Italia), On. Battista Caligiuri (Forza Italia), On. Giuseppe Camo (Margherita,DL-Ulivo), On. Gabriella Carlucci (Forza Italia), On. Luigi Casero (Forza Italia), On. Luigi Cesaro (Forza Italia), On. Ivo Colle’ (Misto, Min. linguist), On. Gianfranco Conte (Forza Italia), On. Giuseppe Cossiga (Forza Italia), On. Raffaele Costa (Forza Italia), On. Luigi D’Agro’ (UDC (CCD-CDU)), On. Alessandro De Franciscis (Margherita,DL-Ulivo), On. Giacomo De Ghislanzoni Cardoli (Forza Italia), On. Gregorio Dell’Anna (Forza Italia), On. Giovanni Deodato (Forza Italia), On. Andrea Di Teodoro (Forza Italia), On. Domenico Di Virgilio (Forza Italia), On. Giuseppe Fallica (Forza Italia), On. Vittorio Emanuele Falsitta (Forza Italia), On. Giuseppe Massimo Ferro (Forza Italia), On. Ilario Floresta (Forza Italia), On. Pietro Folena (Dem.Sin.-Ulivo), On. Gregorio Fontana (Forza Italia), On. Pieralfonso Fratta Pasini (Forza Italia), On. Gianstefano Frigerio (Forza Italia), On. Daniele Galli (Forza Italia), On. Giorgio Galvagno (Forza Italia), On. Fabio Garagnani (Forza Italia), On. Antonino Gazzara (Forza Italia), On. Gaspare Giudice (Forza Italia), On. Sergio Iannuccilli (Forza Italia), On. Giovanni Jacini (Forza Italia), On. Saverio La Grua (AN), On. Giorgio Lainati (Forza Italia), On. Roberto Lavagnini (Forza Italia), On. Luigi Lazzari (Forza Italia), On. Ivano Leccisi (Forza Italia), On. Antonio Leone (Forza Italia), On. Giuseppe Lezza (Forza Italia), On. Simonetta Licastro Scardino (Forza Italia), On. Antonino Lo Presti (AN), On. Stefano Losurdo (AN), On. Francesco Paolo Lucchese (UDC (CCD-CDU)), On. Maurizio Enzo Lupi (Forza Italia), On. Renzo Lusetti (Margherita,DL-Ulivo), On. Gianni Mancuso (AN), On. Giuseppe Francesco Maria Marinello (Forza Italia), On. Giovanni Marras (Forza Italia), On. Giovanni Mauro (Forza Italia), On. Erminia Mazzoni (UDC (CCD-CDU)), On. Antonio Mereu (UDC (CCD-CDU)), On. Alberto Michelini (Forza Italia), On. Lorena Milanato (Forza Italia), On. Guido Milanese (Forza Italia), On. Filippo Misuraca (Forza Italia), On. Gabriella Mondello (Forza Italia), On. Danilo Moretti (Forza Italia), On. Luigi Muratori (Forza Italia), On. Benedetto Nicotra (Forza Italia), On. Giampaolo Nuvoli (Forza Italia), On. Antonio Oricchio (Forza Italia), On. Andrea Giorgio Felice Maria Orsini (Forza Italia), On. Nitto Francesco Palma (Forza Italia), On. Maurizio Paniz (Forza Italia), On. Eolo Giovanni Parodi (Forza Italia), On. Adriano Paroli (Forza Italia), On. Renzo Patria (Forza Italia), On. Luigi Pepe (Misto, Udeur-PE), On. Mario Pepe (Forza Italia), On. Italico Perlini (Forza Italia), On. Aldo Perrotta (Forza Italia), On. Maria Gabriella Pinto (Forza Italia), On. Pino Pisicchio (Misto, Udeur-PE), On. Paolo Ricciotti (Forza Italia), On. Riccardo Ricciuti (Forza Italia), On. Dario Rivolta (Forza Italia), On. Carla Rocchi (Margherita,DL-Ulivo), On. Flavio Rodeghiero (Lega Nord Padania), On. Paolo Romani (Forza Italia), On. Francesco Saverio Romano (UDC (CCD-CDU)), On. Ettore Romoli (Forza Italia), On. Roberto Rosso (Forza Italia), On. Antonio Russo (Forza Italia), On. Italo Sandi (Dem.Sin.-Ulivo), On. Angelo Santori (Forza Italia), On. Angelo Sanza (Forza Italia), On. Michele Saponara (Forza Italia), On. Luciano Mario Sardelli (Forza Italia), On. Giuseppe Ferruccio Saro (Forza Italia), On. Benito Savo (Forza Italia), On. Gianluigi Scaltritti (Forza Italia), On. Gianpietro Scherini (Forza Italia), On. Giulio Schmidt (Forza Italia), On. Antonio Serena (AN), On. Domenicantonio Spina Diana (Forza Italia), On. Egidio Sterpa (Forza Italia), On. Mario Alberto Taborelli (Forza Italia), On. Giuseppe Tarantino (Forza Italia), On. Vittorio Tarditi (Forza Italia), On. Piero Testoni (Forza Italia), On. Pietro Tidei (Dem.Sin.-Ulivo), On. Enzo Trantino (AN), On. Michele Tucci (UDC (CCD-CDU)), On. Denis Verdini (Forza Italia), On. Antonio Giuseppe Maria Verro (Forza Italia), On. Eugenio Viale (Forza Italia), On. Alfredo Vito (Forza Italia), On. Francesco Zama (Forza Italia), On. Valter Zanetta (Forza Italia), On. Pierantonio Zanettin (Forza Italia), On. Marino Zorzato (Forza Italia)

On. Marco Airaghi (AN aggiunge firma in data 6 Marzo 2003)
On. Isabella Bertolini (Forza Italia) aggiunge firma in data 17 Marzo 2003  

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“Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili” 
(Presentata il 16 dicembre 2002)

Art. 1.
(Diritto di accesso ai servizi).

        1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni cittadino ad accedere a tutte le fonti di informazione e a tutti i servizi, in particolare a quelli che si articolano attraverso i moderni strumenti telematici e multimediali.
        2. E’ tutelato e garantito, altresì, il diritto di accesso con qualsiasi tipo di tecnologia ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità, da parte dei cittadini diversamente abili in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione e secondo il principio di universalità di accesso al Web definito nelle linee guida per l’accessibilità ai contenuti del Web del Consorzio mondiale del Web (W3C).

Art. 2.
(Servizi e risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità).

        1. Per servizi e risorse telematiche pubbliche si intendono tutte le forme di comunicazione di dati, informazioni, contenuti e servizi nonché forme di dialogo utilizzate dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
        2. Per servizi e risorse telematiche di pubblica utilità si intendono tutte le forme di comunicazione di dati, informazioni, contenuti e forme di dialogo tra i soggetti elencati al comma 3.
        3. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano agli enti pubblici economici, alle società pubbliche che si occupano di informazione, alle biblioteche pubbliche, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, agli enti di assistenza pubblici, alle aziende di telecomunicazione pubbliche, alle aziende esercenti servizi in convenzione con enti pubblici, alle aziende municipalizzate regionali e a quelle a partecipazione pubblica, nonché a tutti gli organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici nazionali o dell’Unione europea.
        4. Tutti i servizi telematici forniti dai soggetti indicati ai commi 1 e 3 devono essere accessibili anche ai cittadini diversamente abili, con garanzia di accesso ai documenti ed ai servizi tramite la rete INTERNET.

Art. 3.
(Accessibilità dei siti Web).

        1. In conformità a quanto disposto dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 marzo 2001, n. 3/2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2001, i siti Web devono essere accessibili; essi devono, in particolare, essere progettati in modo da assicurare la loro consultazione anche da parte di cittadini diversamente abili, garantendo il livello minimo di conformità alle linee guida come definite a livello internazionale nell’ambito dell’iniziativa Web accessibile del Consorzio mondiale del Web (W3C).
        2. L’accessibilità di un sito Web va intesa come la proprietà dei sistemi informatici di essere fruibili senza discriminazioni derivanti da disabilità; in tale senso un sito Web accessibile può essere visitato da qualsiasi utente indipendentemente dal computer, dalla velocità del collegamento, dal browser, dall’interfaccia utente, dalle periferiche alternative utilizzati. I contenuti e le loro presentazioni devono, altresì, essere sempre indipendenti l’uno dall’altra.
        3. Lo sviluppo dei siti e dei servizi telematici da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, commi 1 e 3, deve garantire la possibilità di visualizzazione e di interazione con i contenuti e la partecipazione attiva del cittadino diversamente abile alla creazione e allo sviluppo dei servizi; in particolare deve essere garantita l’applicazione delle seguenti raccomandazioni definite dal Consorzio mondiale del Web (W3C):

                a) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) per la creazione di contenuti di siti INTERNET o di servizi collegati alla realizzazione di documenti, anche multimediali, che utilizzano i sistemi di creazione di contenuti definiti dal Consorzio mondiale del Web (W3C);

                b) User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) per la creazione di applicazioni atte a visualizzare e a interagire con i contenuti per il Web;

                c) Authoring Tool Accessibilty Guidelines (ATAG) per lo sviluppo di applicazioni atte a fornire la possibilità anche ad utenti o a dipendenti con disabilità di poter operare nel mondo del lavoro utilizzando le nuove tecnologie senza discriminazione;

                d) XML Accessibility Guidelines (XAG) per lo sviluppo di applicazioni che utilizzano il linguaggio XML.

        4. Nel caso di rilascio di nuove linee guida o di aggiornamenti delle linee guida attuali, i soggetti di cui all’articolo 2, commi 1 e 3, sono tenuti ad adeguarsi entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del documento ufficiale nel sito internazionale del Consorzio mondiale del Web (W3C).
        5. Qualsiasi gara di fornitura di servizi e di prodotti telematici espletata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve contenere tra i requisiti di sviluppo l’osservanza delle raccomandazioni di cui al comma 3.

Art. 4.
(Integrazione del lavoratore diversamente abile).

        1. Il lavoratore diversamente abile deve poter operare con tecnologie telematiche, attraverso l’ausilio di tecnologie assistite, compatibilmente con il tipo di patologia e con il grado della disabilità.
        2. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 2 garantiscono la possibilità di integrazione dei propri dipendenti diversamente abili nel processo di sviluppo dei servizi telematici.

Art. 5.
(Autorità garante).

        1. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, procede periodicamente alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni della presente legge, con riferimento, in particolare, ai seguenti aspetti:

                a) aggiornare in lingua italiana la traduzione delle linee guida elaborate dal Consorzio mondiale del Web (W3C) nell’ambito dell’iniziativa Web accessibile;

                b) promuovere lo sviluppo e l’utilizzo di sistemi finalizzati alla valutazione del grado di rispetto delle linee guida;

                c) monitorare lo stato di adeguamento dei servizi telematici con particolare riguardo ai sistemi della pubblica amministrazione nazionale, regionale e locale e certificare i progressi compiuti;

                d) controllare l’accessibilità dei siti INTERNET della pubblica amministrazione e identificare le buone pratiche;

                e) promuovere misure di sensibilizzazione, divulgazione, istruzione e, in particolare, di formazione all’interno della pubblica amministrazione per lo sviluppo di prodotti e di contenuti accessibili;

                f) promuovere ogni tipo di iniziativa atta ad ottenere la totale accessibilità dei siti pubblici e privati nel corso dell’anno 2003, dichiarato anno europeo dei disabili, nonché negli anni successivi.

Art. 6.
(Agevolazioni fiscali).

        1. Le aziende di pubblica utilità di cui al comma 3 dell’articolo 2, che nel corso dell’anno 2003 adeguano i propri servizi telematici per migliorarne l’accessibilità da parte dei cittadini diversamente abili, beneficiano di una defiscalizzazione pari al 30 per cento degli investimenti specifici di sviluppo o di adeguamento dei medesimi servizi, nel corso dell’anno fiscale successivo.
        2. Con apposito decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’economia e delle finanze disciplina le modalità e i criteri di concessione dell’agevolazione disposta ai sensi del comma 1.
        3. Il beneficio fiscale di cui all’articolo 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, si applica anche ai personal computer e ai relativi accessori d’uso considerati sussidi tecnici ed informatici volti a facilitare l’autosufficienza dei soggetti diversamente abili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 7.
(Sanzioni).

        1. Le aziende di pubblica utilità di cui all’articolo 2, comma 3, che non hanno provveduto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge all’avvio dell’adeguamento dei propri servizi telematici, con particolare riferimento ai servizi tramite Web, in violazione dei diritti civili dei cittadini diversamente abili, sono soggette alla sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.
        2. Alle aziende incaricate dello sviluppo dei servizi telematici per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, della presente legge, che causano danni all’utenza in seguito all’inosservanza di quanto disposto della medesima legge, si applica la disciplina prevista dall’articolo 1218 del codice civile e dall’articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

        1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.