PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati
LABATE, MAGNOLFI, GIACCO, VIOLANTE, TURCO, BATTAGLIA, BINDI, ABBONDANZIERI, ADDUCE, AGOSTINI, BANTI, BELLINI, BENVENUTO, BIELLI, BOLOGNESI, BONITO, BORRELLI, BOVA, BRUSCO, BUFFO, BUONTEMPO, BURTONE, CALZOLAIO, CAMO, CAPITELLI, CARBONI, CARLI, CAZZARO, CENNAMO, CEREMIGNA, CHIAROMONTE, CHITI, CIALENTE, GIULIO CONTI, CORDONI, MAURA COSSUTTA, CRISCI, CRUCIANELLI, DE BRASI, ALBERTA DE SIMONE, DI SERIO D’ANTONA, DIANA, DUCA, FLUVI, FOLENA, FRANCESCHINI, FRANCI, FRIGATO, FUMAGALLI, GALEAZZI, GALVAGNO, GASPERONI, GRANDI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, INNOCENTI, LA GRUA, LETTIERI, LUCA’, LUCIDI, LULLI, LUMIA, LUSETTI, MACCANICO, MANCINI, PAOLA MARIANI, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, MARONE, MARTELLA, MAURANDI, MAZZARELLO, MAZZUCA, MEDURI, MEREU, MILANESE, MILIOTO, MOLINARI, MONTECCHI, MORETTI, MOTTA, NIGRA, OLIVERIO, OLIVIERI, OSTILLIO, OTTONE, PANATTONI, PAPPATERRA, PERLINI, PIGLIONICA, PINOTTI, PISA, PISAPIA, PISTONE, PREDA, QUARTIANI, RANIERI, RAVA, NICOLA ROSSI, ROSSIELLO, ROTUNDO, RUGGERI, RUGGHIA, RUSCONI, ANTONIO RUSSO, RUSSO SPENA, RUZZANTE, SANDI, SERENI, SPINI, SQUEGLIA, TANONI, TIDEI, TOLOTTI, TRUPIA, TUCCILLO, VALPIANA, VOLPINI, ZANOTTI, ZUNINO
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Disposizioni in materia di diritto di accesso ai servizi e alle risorse informatiche pubbliche per i cittadini diversamente abili
( Presentata il 25 febbraio 2003)
Art. 1.
(Diritto di accesso).
1. La Repubblica garantisce ai cittadini diversamente abili, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione, il diritto di accesso alle risorse informatiche e ai servizi di pubblica utilità telematici e multimediali erogati direttamente o indirettamente dalla pubblica amministrazione, attraverso la rimozione delle barriere tecno-informatiche.
Art. 2.
(Soggetti erogatori).
1. Le pubbliche amministrazioni, definite ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici economici, le aziende private concessionarie di servizi pubblici, le aziende appaltatrici di servizi informatici, le aziende esercenti servizi in convenzione con enti pubblici, le banche di interesse nazionale, le casse di risparmio, le aziende municipalizzate regionali, gli enti di assistenza pubblici, le aziende di telecomunicazione a partecipazione di capitale pubblico e gli organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici nazionali o dell’Unione europea, sono tenuti, nell’allestimento e nella gestione di siti, di banche dati e di servizi telematici, ad assicurare il diritto di accesso in conformità a quanto disposto dall’articolo l della presente legge.
Art. 3.
(Eliminazione delle barriere tecno-informatiche).
1. Qualsiasi attività di progettazione, di allestimento e di gestione di siti, di banche dati e di servizi info-telematici posta in essere dai soggetti di cui all’articolo 2 deve essere uniformata ai seguenti princìpi generali:
a) indipendenza dal dispositivo, intesa quale insieme di procedure che consentano l’accesso ai sistemi informatici, ai servizi telematici e ai supporti contenenti informazioni digitalizzate di interesse sociale e culturale da parte di tutti i cittadini, tenuto conto delle diverse tipologie delle apparecchiature possedute dagli stessi, che possono variare per dimensioni, capacità, velocità, architettura, sistema operativo, interfaccia utente, dispositivi di interazione con il sistema nonché con l’informazione e la sua fruizione, prevedendo apposite vie di accesso alternative;
b) presentazione equivalente, intesa come organizzazione delle informazioni e delle procedure di accesso ai sistemi, alle reti e ai prodotti di cui alla lettera a) finalizzata a consentire la distribuzione e la separazione fra il contenuto di informazione e la sua presentazione. Il contenuto di informazione deve, altresì, essere sempre disponibile secondo modalità alternative di presentazione; permettendo l’accesso alle informazioni stesse sia con interfacce grafiche e basate su dispositivi di puntamento, sia attraverso interfacce testuali, con comandi a tastiera, con terminali di diversa risoluzione, con terminali gsm e computers palmari e da automobile, con lettori di schermi collegati a dispositivi speciali con emulatori di mouse e di tastiera, con cannucce a soffio, con dispositivi di telecomando, e con ogni altra modalità di presentazione fruibile dai diversi utenti. Tenuto conto che il contenuto informativo deve essere veicolabile attraverso differenti canali sensoriali, le immagini e i suoni rilevanti ai fini dell’informazione e delle procedure di accesso devono, inoltre, essere sempre associati a riferimenti testuali e descrittivi, che ne chiariscono o sostituiscono la funzione. Ove risulti indispensabile per rendere comprensibile e fruibile l’informazione o il servizio, il contenuto testuale può essere arricchito, specificato o chiarito con immagini e con suoni, con animazioni, con filmati, e con quanto altro è reso disponibile dalla tecnologia attuale;
c) flessibilità e semplicità d’uso, intese come insieme di procedure di accesso ai sistemi informatici e alle reti di elaboratori che devono tenere conto dei diversi tempi di interazione con il sistema da parte degli utenti davanti alle apparecchiature differenziate, di molteplici dispositivi utilizzati per l’interazione, al traffico a carico delle infrastrutture di telecomunicazione, nonché alle esigenze particolari legate alle specifiche condizioni dei cittadini diversamente abili. A tali fini i soggetti di cui all’articolo 2 devono prevedere procedure il più possibile indipendenti dalla temporizzazione degli eventi e dotate di sistemi di sincronizzazione delle modalità alternative di presentazione; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle procedure non standard.
Art. 4.
(Linee guida per l’accesso a portali e pagine web accessibili).
1. Per l’accessibilità ai portali e alle pagine web, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, i soggetti erogatori di cui all’articolo 2 in conformità alle linee guida sull’accessibilità dei contenuti, previste nella raccomandazione del 5 maggio 1999 del World Web Consortium (W3C) formulano apposite linee guida sulla base dei seguenti criteri:
a) fornire alternative equivalenti al contenuto acustico e visivo;
b) non fare affidamento unicamente sul colore nella presentazione delle informazioni e nelle procedure di accesso;
c) usare in maniera appropriata i marcatori di formato dei dati e dei protocolli standard di trasporto multimediale, tenendo conto che tali marcatori non sono supportati da tutti i sistemi;
d) evitare l’uso di sigle e di acronimi ovvero, qualora tale soluzione non sia possibile, mostrarli con caratteri chiari;
e) fornire descrizioni atte a favorire l’esplorazione non visiva di dati mostrati in maniera tabellare, utilizzando meccanismi descrittivi e che consentano anche una esplorazione seriale;
f) garantire che l’utente possa tenere sotto controllo i cambiamenti di presentazione nel corso dell’interazione con il sistema;
g) garantire l’indipendenza dai dispositivi;
h) prevedere soluzioni che garantiscono comunque la compatibilità con interfacce e con dispositivi di programmi per la navigazione in rete nelle versioni non aggiornate;
i) fornire informazione per la contestualizzazione e l’orientamento;
l) fornire chiari meccanismi di navigazione;
m) garantire documenti chiari e semplici.
Art. 5.
(Equivalenti testuali).
1. I soggetti di cui all’articolo 2 sono tenuti a garantire, nella erogazione di servizi per via telematica, e su supporti digitali e multimediali, l’accesso ai contenuti testuali, fornendo comunque una versione alternativa priva di riferimenti a elementi di presentazione, tenendo conto dell’ampia fruibilità e privilegiando l’uso di dispositivi di accesso seriali quali, in particolare, i dispositivi vocali e in braille utilizzati dai non vedenti.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, in particolare ai seguenti contenuti:
a) modulistica, istruzioni per il suo uso e relativo materiale informativo;
b) documentazione e informazione sulle procedure di accesso ai servizi informatici e alle banche dati di pubblico interesse;
c) atti privati e contrattuali di pubblico interesse;
d) dati statistici di monitoraggio dei servizi e degli enti;
e) materiale didattico destinato ai docenti e agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, con particolare attenzione al materiale destinato alla scuola d’obbligo e ai soggetti diversamente abili.
Art. 6
(Supporti digitali multimediali).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e informativo, al materiale didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado, ai dati e alle pubblicazioni telematiche anche periodiche, destinati al pubblico o di pubblica utilità, in formato digitale, su supporti multimediali acquistati, distribuiti o posti in vendita dai soggetti di cui all’articolo 2.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero della istruzione, dell’università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche, devono prevedere, altresì, la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni diversamente abili e agli insegnanti di sostegno.
Art. 7.
(Banche dati e procedure di accesso).
1. Le procedure e gli interfaccia con le banche dati di pubblica utilità devono consentire un uso agevole, garantendo l’indipendenza dai dispositivi e dalle apparecchiature degli utenti, nonché accessi alternativi semplificati strutturati in base alle esigenze specifiche dei cittadini diversamente abili.
2. Nella erogazione dei servizi telematici si devono altresì prevedere procedure alternative all’interazione telematica privilegiando l’uso di procedure teleassistite tramite operatore.
3. Le modalità di prelievo dalle banche dati pubbliche devono garantire la possibilità di richiedere e di ricevere dati attraverso media alternativi, favorendo l’utilizzo della posta elettronica, anche in combinazione con la posta cartacea.
Art. 8.
(Sostegno al lavoratore diversamente abile).
1. Il lavoratore diversamente abile deve poter accedere e operare con tecnologie info-telematiche, attraverso l’ausilio di tecnologie assistite, compatibili con il tipo di patologia e con il grado di disabilità.
2. I soggetti di cui all’articolo 2 sono tenuti a garantire ai propri dipendenti diversamente abili l’integrazione nel processo di sviluppo dei servizi info-telematici, in particolare nelle forme di telelavoro.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle reti INTRANET, realizzate dai soggetti di cui all’articolo 2.
Art. 9.
(Formazione e riqualificazione professionale).
1. I programmi di formazione professionale attuati dai soggetti di cui all’articolo 2 indirizzati al personale informatico o aventi per oggetto l’uso di tecnologie digitali e di reti di elaboratori, devono essere redatti in conformità ai princìpi stabiliti dalla presente legge, al fine di garantire a tutti gli utenti l’accesso ai servizi tecno-informatici, indipendentemente dalla presenza di eventuali patologie costituenti ostacolo all’utilizzo dei servizi stessi.
2. Le regioni, in accordo con i soggetti di cui all’articolo 2 e in attuazione della potestà legislativa loro attribuita ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, provvedono con appositi provvedimenti alla redazione di piani per la riqualificazione dei lavoratori diversamente abili e dei lavoratori appartenenti alle altre categorie protette ai sensi della legislazione vigente, al fine di garantire loro opportunità di carriera e di crescita professionale.
3. Le regioni, in accordo con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, provvedono a realizzare appositi corsi di formazione e di aggiornamento all’uso delle nuove tecnologie, nonché degli ausili informatici e dei servizi telematici indirizzati agli operatori sociali e agli insegnanti di sostegno.
Art. 10.
(Sanzioni).
1. Ai provvedimenti amministrativi connessi alla tutela degli interessi legittimi di cui alla presente legge, si applicano i termini, le procedure e le sanzioni previsti dal Capo I e dagli articoli 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. In caso di violazione alle disposizioni di cui alla presente legge comportante un danno ingiusto ad altri, si applica la disciplina prevista dall’articolo 2043 del codice civile o, in presenza di illecito contrattuale, la disciplina prevista dall’articolo 1218 del medesimo codice, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni.
3. La responsabilità penale per i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che si rendono colpevoli di atti omissivi in relazione alle disposizioni di cui alla presente legge è disciplinata ai sensi dell’articolo 323 del codice penale.
4. Le gare di appalto per la progettazione, l’allestimento e la manutenzione di siti informatici, per lo sviluppo di applicazioni software nonché per la concessione di servizi telematici, devono prevedere apposite modalità attuative conformi alle disposizioni di cui alla presente legge.
5. Ai progettisti di siti informatici e ai soggetti responsabili del loro allestimento nonché dello sviluppo e del collaudo di applicazioni software per le opere realizzate non conformi alle disposizioni di cui alla presente legge, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, intendendosi comprese tra le barriere architettoniche le barriere tecno-informatiche.
Art. 11.
(Osservatorio per l’accesso alle tecnologie info-telematiche da parte dei cittadini diversamente abili).
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e delle politiche sociali, è istituito l’Osservatorio per l’accesso alle tecnologie info-telematiche da parte dei cittadini diversamente abili, di seguito denominato “Osservatorio”.
2. L’Osservatorio è composto da tre membri designati da ciascuno dei Ministeri di cui al comma 1, da sette membri designati dalla Consulta permanente delle associazioni dei disabili e delle loro famiglie e da cinque membri designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. L’Osservatorio elabora linee guida per i soggetti di cui all’articolo 2, finalizzate, in particolare, all’adeguamento e all’informazione delle tecniche info-telematiche, in conformità a quanto disposto dalla presente legge. L’Osservatorio provvede, altresì, al periodico aggiornamento delle linee guida sulla base degli sviluppi tecnologici e delle evoluzioni dell’iniziativa web accessibile.
4. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e delle politiche sociali, e di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede al monitoraggio dell’attuazione delle linee guida di cui al comma 3 del presente articolo.
Art. 12.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unita previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.