Ogni anno il 3 dicembre è la giornata internazionale delle persone con disabilità, giornata in cui vengono spesso prodotti testi normativi, buoni propositi per migliorare la vita delle persone con disabilità. Una sorta di “giornata premio” in cui evidenziare lancio di iniziative che (purtroppo) spesso non arrivano all’anno di vita.

L’accessibilità si vive ogni giorno, ogni momento della vita. Noi che scriviamo su webaccessibile.spadamar.com e che ci occupiamo di accessibilità in ambito digitale vediamo ogni giorno problematiche che – in un mondo digitale di qualità – non dovrebbero esistere.

In questo articolo voglio (nuovamente) riportare l’attenzione negli errori da evitare, che non vengono rappresentati in ordine di importanza perché ogni problematica impatta su diverse tipologie di persone.

Documenti scansionati: basta!

Sono oramai stufo di scriverlo: creare documenti scansionati, nel 2021, significa essere incapaci di produrre un documento informatico. Un documento scansionato è di fatto una fotografia, una stampa di un testo e perde ogni qualità e caratteristica di accessibilità. Se non basta il problema dell’accessibilità in senso etico, basta ricordare le normative che – produrre un documento non accessibile – può portare a responsabilità non solo dirigenziali ma anche in alcuni casi in sede civile o penale:

  • legge n. 4/2004, conosciuta come “Legge Stanca” le cui linee guida prevedono specifici requisiti tecnici per i documenti informatici (documenti non web);
  • articolo 23-ter comma 5 bis del decreto legislativo n. 82/2005, conosciuto come codice dell’amministrazione digitale, che prevede la creazione di documenti amministrativi accessibili;
  • legge n. 67/2006, che prevede il diritto di agire anche in sede giudiziaria per la rimozione delle discriminazioni dirette, indirette o molestie verso le persone con disabilità;
  • legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo per la pubblicità legale di essere pubblicata in modalità accessibile.

Capita troppo spesso di trovare ordinanze anche importanti riguardo a limitazioni di mobilità che vengono pubblicate scansionate, creando quindi una vera e propria discriminazione verso le persone non vedenti oltre che l’impugnabilità della pubblicazione stessa.

Attenzione che le normative citate sulla discriminazione valgono sia per il settore pubblico che per il settore privato.

Servizi digitali: si, ma per tutti!

Tutti on line! Il periodo pandemico ha spinto l’accelerazione verso l’esposizione on line dei servizi, grazie anche alla diffusione di SPID e della Carta d’identità elettronica. Si sono diffusi sistemi on line, ed assieme a loro problematiche di accessibilità: vere e proprie barriere digitali che prima non esistevano. Alcuni esempi:

  • registri scolastici: impossibilità da parte di genitori con disabilità di poter consultare i registri (e, in alcuni casi, da parte di insegnanti con disabilità di poterli compilare);
  • sistemi di prenotazione: dalla prenotazione della vaccinazione, alla prenotazione delle vacanze, l’inaccessibilità è costantemente in agguato.
  • servizi bancari: capita sempre più spesso di trovare barriere digitali nei servizi bancari, sia nelle procedure di accesso (OTP), sia nei servizi stessi;
  • sistemi di commercio elettronico: in un periodo di limitata mobilità, gli acquisti on-line devono essere garantiti a tutti ed in troppi casi si da poco peso al tema dell’accessibilità, perdendo tra l’altro potenziale clientela.

Ricordiamoci inoltre che vi sono altri adempimenti che potrebbero portare sanzioni per la mancata accessibilità, come ad esempio l’informativa cookie non accessibile.

Persone, non disabilità

Altro grande errore che fanno sia le amministrazioni pubbliche che le realtà private è di sottovalutare il potenziale delle persone con disabilità in ambito lavorativo. Relegare una persona non vedente al centralino telefonico in quanto ha la funzionalità totale degli altri sensi significa in moltissimi casi sottostimare le capacità che possono essere “esplose” con l’uso di soluzioni ICT idonee (hardware, software, web).

Anche in questo caso ricordo che vi sono delle normative specifiche, tra cui è bene ricordare:

  • decreto legislativo n. 216/2003, ossia la discriminazione nei luoghi di lavoro verso persone con disabilità. Nessuna discriminazione diretta o indiretta deve essere fatta nelle selezioni di lavoro, nella formazione e nell’attività lavorativa del personale con disabilità.

Basta un click? Non proprio

L’accessibilità è un processo, va gestita in ogni fase, vanno fatti piccoli miglioramenti continui sia nell’organizzazione interna sia nei sistemi informatici rivolti all’utenza e al personale interno.

Non esistono, lo ribadisco, strumenti automatizzati di controllo e soprattutto di riparazione che magicamente rendono accessibile un sito web. Anzi, da analisi fatte proprio da persone non vedenti, pare che tali strumenti possano peggiorare l’accessibilità per talune tipologie di disabilità.

Comunicare a tutti, senza discriminazione

La comunicazione è essenziale e deve raggiungere tutti, indipendentemente dalla disabilità. Ne ho scritto un articolo dettagliato in questo sito web su come comunicare a tutti nel marzo 2020, continuo a ripeterlo in ogni sede, e lo ribadisco anche in questo articolo: comunicare in modo inaccessibile è segno di pessima capacità di comunicazione, nonché possibile ritorno di perdita di reputazione dell’amministrazione e/o dell’azienda.

Reparto IT? No! Tutti, nessuno escluso

L’accessibilità è qualcosa che tutti in azienda e PA devono conoscere, devono saper gestire, devono operare per garantire la non esclusione di persone. Non facciamo l’errore di pensare che sia un tema specifico del reparto IT ma lo è pure di chi:

  • si occupa di acquisti;
  • cura l’ufficio stampa e/o la comunicazione;
  • progetta soluzioni ICT;
  • sviluppa siti web e/o applicazioni mobili;
  • produce documenti, materiali divulgativi;
  • fornisce assistenza alla clientela.

E a questo elenco, aggiungi te stesso, e chiediti cosa puoi fare tu, ogni giorno, per migliorare l’accessibilità di ciò che fai.