Il Regolamento di attuazione della Legge n. 4 del 2004 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2005 con Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n.75.
Il DPR detta i criteri ed i principi operativi ed organizzativi generali per l’accessibilità, ovvero le modalità con cui può essere richiesta la valutazione, i criteri per l’eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell’operazione, il logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell’accessibilità, le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.
Il Regolamento approvato definisce i seguenti aspetti:
- la distinzione tra verifica tecnica dell’accessibilità , operata da esperti, e verifica soggettiva, condotta sui singoli servizi tramite l’intervento del soggetto destinatario, anche disabile, sulla scorta di valutazioni empiriche. A questo proposito, i soggetti che procedono alle valutazioni di accessibilità dei servizi sono pubblicati in un elenco di valutatori, istituito presso il CNIPA, a garanzia dell’alta specificità tecnica richiesta dagli accertamenti;
- il rilascio del logo che qualifica l’accessibilità dei siti e del materiale informatico. Detta verifica viene effettuata in maniera autonoma dalle PA ed attraverso l’intervento di valutatori per gli altri soggetti;
- i controlli che il CNIPA svolge nei confronti dei soggetti pubblici e privati ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi.
(Tratto da www.pubbliaccesso.it)