Con il DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” il legislatore ha avviato una riforma sostanziale della Legge Stanca (Legge n.4/2004), la normativa nazionale inserendo anche grandi realtà aziendali del settore privato tra i destinatari della normativa, per i quali sono previste sanzioni fino al 5% del fatturato.

Nel sito normattiva.it è disponibile la versione aggiornata della legge Stanca dalla quale si possono constatare in dettaglio le novazioni legislative. Tra le novità, viene esteso l’obbligo di sottoscrivere contratti per lo sviluppo di siti web e applicazioni mobili che contenga una clausola di rispetto delle linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici, pena nullità del contratto stesso.

Alla data di pubblicazione di questo articolo, il decreto-legge sta avviando l’iter di conversione in legge partendo dal Senato. Per tale motivazione, sperando di supportare un miglioramento del testo nell’ottica di una reale applicabilità delle novazioni legislative, come IWA abbiamo predisposto una serie di emendamenti che rendiamo pubblici e liberamente utilizzabili da qualsiasi soggetto desideri presentarli.

Oggetto di modifica

L’oggetto di modifica è l’art. 29 comma 1 di seguito riportato:

Art. 29

Disposizioni per favorire l’accesso  delle  persone  con  disabilità
agli  strumenti   informatici   e   piattaforma   unica   nazionale
 informatica di targhe associate  a  permessi  di  circolazione  dei
 titolari di contrassegni

 1. Al fine di favorire l’accesso delle persone con disabilità agli
strumenti  informatici,  alla  legge  9  gennaio  2004,  n.  4,  sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1,  comma  2,  dopo  le  parole  “della  pubblica
amministrazione” sono inserite le seguenti: “, nonché alle strutture
ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi
e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete”;

b) all’articolo 2, comma 1, lettera a-quinquies, le parole “comma
1″ sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 1-bis”;

c) all’articolo 3, dopo il comma  1,  e’  inserito  il  seguente:
“1-bis. La presente legge si applica altresi’ ai  soggetti  giuridici
diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al  pubblico
attraverso siti web o applicazioni mobili, con  un  fatturato  medio,
negli ultimi tre anni di attività, superiore a novecento milioni  di
euro.”;

d) all’articolo 4:

   1) al comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  “La
previsione   di   cui   al   secondo   periodo   si   applica   anche
all’acquisizione di beni o alla fornitura di servizi  effettuata  dai
soggetti di cui all’articolo 3, comma 1-bis.”;

   2) al comma 2,  le  parole  “comma  1”  sono  sostituite  dalle
seguenti: “commi 1 e 1-bis”;

e) all’articolo 7:

   1) al primo comma, le parole “L’Agenzia”, sono sostituite dalle
seguenti: “Nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,
l’Agenzia”;

f) all’articolo 9:

   1) al comma 1, dopo  le  parole  “della  presente  legge”  sono
inserite le seguenti: “da parte dei soggetti di cui  all’articolo  3,
comma 1″;

   2)  dopo  il  comma  1,  e’  aggiunto  il   seguente:   “1-bis.
L’inosservanza delle disposizioni della presente legge da  parte  dei
soggetti  di  cui  all’articolo  3,  comma  1-bis,  e’  accertata   e
sanzionata  dall’AgID,  fermo  restando  il  diritto   del   soggetto
discriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n.  67.  Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel  capo
I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito
dell’istruttoria l’AgID  ravvisa  violazioni  della  presente  legge,
fissa il termine per l’eliminazione delle infrazioni stesse da  parte
del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida  di  cui  al
periodo  precedente,  l’AgID  applica  la   sanzione   amministrativa
pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.”.

Emendamenti

Emendamento #1

Testo

All’art. 29, comma 1 lettera c) aggiungere le seguenti parole “nonché a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.”.

All’art. 3 comma 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 rimuovere le parole “nonché a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet”.

Motivazione

Con la modifica effettuata dall’art. 29 del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76, i soggetti destinatari della legge n. 4/2004 vengono estesi a soggetti giuridici con determinate caratteristiche. L’art. 3 comma 1 della legge 4/2004 conteneva anch’essa dei soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione, i quali però non possono avere i medesimi vincoli previsti dalle pubbliche amministrazioni soprattutto nelle modalità di controllo e monitoraggio. Per tale motivo, stante che tali soggetti sono già obbligati a adempiere ai dettami dell’accessibilità ed al fine di poter estendere eventuali provvedimenti sanzionatori anche agli stessi è necessario il trasferimento di tali soggetti dal comma 1 al nuovo comma 1-bis).

Emendamento #2

Testo

All’art. 29 comma 1 lettera c) la parola “novecento” è sostituita da “quattrocento”.

Motivazione

Con una scelta legislativa di applicazione degli obblighi di accessibilità basata sul fatturato, è necessario abbassare il tetto di novecento milioni almeno a quattrocento milioni in quanto si creerebbe una discriminazione relativamente alle tipologie di servizi portando alcune realtà private operanti in settori di interesse nazionale come i trasporti o le telecomunicazioni ad essere in alcuni casi incluse ed in altri escluse dall’applicazione della normativa. Va tenuto presente, inoltre, che tale adempimento normativo sarà esteso alla globalità dei soggetti (escluse le micro-imprese) dal 2025 e pertanto tale anticipazione può avere anche un effetto di incentivo ad avviare le attività di adeguamento già da quest’anno anche da parte di soggetti che vedranno l’applicazione tra alcuni anni.

Emendamento #3

Testo

All’art. 29 comma 1 lettera c) dopo la parola “altresì”, sono aggiunte le seguenti parole “, dal 31 gennaio 2021,”.

Motivazione

La novazione legislativa ha un impatto sui prodotti e servizi digitali dei nuovi soggetti destinatari e sul loro eventuale adeguamento. In assenza di una data di avvio, l’adempimento e la relativa sanzione per violazione sono già in essere causando possibili contenziosi. Si suggerisce pertanto indicare una data congrua del 31 gennaio 2021 (ovvero circa 6 mesi dall’entrata in vigore del Decreto-Legge), al fine di consentire ai soggetti destinatari quantomeno di avviare delle attività di adeguamento dei propri servizi.

Emendamento #4

Testo

All’art. 29 comma 1 lettera f) sostituire il punto 2 con il seguente:

  2)  dopo  il  comma  1,  e’  aggiunto  il   seguente:   “1-bis. L’inosservanza delle disposizioni della presente legge da  parte  dei soggetti  di  cui  all’articolo  3,  comma  1-bis,  a seguito di segnalazione all’AGCOM, e’  accertata  e sanzionata  dall’AGCOM, anche avvalendosi dell’AgID per il supporto alla verifica dell’accessibilità,  fermo  restando  il  diritto   del   soggetto discriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n.  67.  Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel  capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito dell’istruttoria l’AGCOM  ravvisa  violazioni  della  presente  legge, fissa il termine per l’eliminazione delle infrazioni stesse da  parte del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida  di  cui  al periodo  precedente,  l’AGCOM  applica  la   sanzione   amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.”.

Motivazione

Con la modifica effettuata dall’art. 29 del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76, viene assegnato all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) un ruolo di verifica e sanzionatorio. Tale ruolo non può essere assegnato all’AgID in quanto la stessa è identificata come organismo di monitoraggio all’interno della legge n.4/2004, mentre un ruolo di richiamo delle pubbliche amministrazioni è assegnato al Difensore Civico per il Digitale. In questo caso, trattandosi di soggetti privati, è idoneo assegnare ad una autorità delle comunicazioni con potere sanzionatorio, ovvero all’AGCOM, l’accertamento e l’irrogazione della sanzione la quale può eventualmente avvalersi dell’AgID quale realtà competente nella valutazione tecnica dell’accessibilità.