In questi giorni si parla dei tagli all’editoria, ossia dei contributi pubblici erogati alle cooperative e società editoriali per la produzione di giornali, riviste che quasi sempre hanno anche una versione on line.

Con l’entrata in vigore del decreto crescita 2.0 (Decreto Legge 179/2012) la legge 4/2004 (Legge Stanca) ha subito una serie di sostanziali modifiche tra cui l’elenco dei destinatari, ovvero l’ambito di applicazione della medesima.

Art. 3. (Soggetti erogatori) 1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici((, nonche’ a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet)).

In quest’ottica, tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblico o agevolazioni per erogare i propri servizi tramite sistemi informativi o internet sono soggetti al rispetto della legge, soprattutto i punti seguenti:

  • i contratti per lo sviluppo di siti internet sono nulli se non contengono specifica clausola di rispetto dei requisiti di cui all’art. 11 della legge 4/2004 (i 22 requisiti per i siti Web, in attesa dei 12 requisiti emanati dal Ministro Profumo il 20 marzo 2013);
  • in caso di inadempienza, i soggetti interessati possono fare formale segnalazione all’Agenzia per l’Italia Digitale.

Il caso dei contributi per la stampa è chiaramente esemplificativo: pensiamo a tutti coloro che beneficiano di contributi pubblici o agevolazioni per erogare servizi, anche nel Web e pensiamo che grazie a questa modifica della legge 4/2004 finalmente i cittadini con disabilità hanno una norma a loro favore per poter richiedere il diritto alla fruibilità delle informazioni e servizi.