L’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato il 16 maggio 2026 un provvedimento importante per rafforzare la tutela dell’accessibilità digitale in Italia. Si tratta del Regolamento recante le modalità di accertamento e di esercizio del potere sanzionatorio, adottato con Determinazione n. 84/2026 e pubblicato come comunicato nella Gazzetta Ufficiale il 23 maggio 2026.

Il testo disciplina in modo organico le verifiche e le sanzioni relative sia alla Legge Stanca (n. 4/2004) sia al Decreto Legislativo n. 82/2022, che recepisce la Direttiva europea sull’accessibilità (European Accessibility Act).

Questo Regolamento rappresenta un’evoluzione significativa perché unifica e semplifica un quadro normativo fino a oggi frammentato. Abroga espressamente i due precedenti regolamenti relativi ai compiti del Difensore Civico per il Digitale e al potere sanzionatorio in base alla Legge  4/2004 (entrambi del 2022), sostituendoli con un unico documento coerente.

L’unificazione: fine della frammentazione

Il nuovo Regolamento accorpa sotto un’unica disciplina due ambiti precedentemente separati: l’accessibilità dei siti e delle applicazioni mobili della Pubblica Amministrazione (e dei grandi privati) e la vigilanza sui servizi digitali previsti dal Decreto Accessibilità relativo all’European Accessibility Act (comunicazioni elettroniche, e-commerce, banking, e-book, trasporti ed altro, come servizi al consumatore).

Grazie a questo accorpamento, AgID definisce un percorso unico e trasparente, riducendo sovrapposizioni, ritardi burocratici e possibili interpretazioni divergenti. Il risultato è una maggiore certezza per tutti gli attori coinvolti: amministrazioni, imprese e, soprattutto, cittadini.

La fase pre-istruttoria di verifica: l’approccio preventivo

Una delle caratteristiche più apprezzabili del Regolamento è l’articolazione in due fasi distinte. La prima è l’attività pre-istruttoria di verifica, avviata dal Difensore Civico per il Digitale e monitorata dall’Area Vigilanza e Sicurezza.

In questa fase vengono raccolte e analizzate:

  • le segnalazioni e reclami dei cittadini;
  • i risultati dei monitoraggi dei siti web e applicazioni mobili delle pubbliche amministrazioni lavorati e inviati dall’ Area interoperabilità, dati e accessibilità.

Il Difensore Civico per il Digitale esamina le criticità, richiede documenti e, se necessario, redige una relazione con i rilievi e le richieste finalizzate di adeguamento del sito web, applicazione mobile, servizio digitale. Solo se il soggetto non si adegua entro un termine ragionevole si passa alla fase successiva.

Questo approccio graduale premia chi intende rimediare e limita le sanzioni ai casi di inerzia prolungata.

Il ruolo centrale delle segnalazioni dei cittadini

Il Regolamento pone chiaramente i cittadini al centro del sistema di vigilanza. Le verifiche non dipendono più solo dall’iniziativa d’ufficio di AgID, ma vengono attivate in modo concreto dalle segnalazioni degli utenti.

Chiunque può presentare segnalazioni e reclami alle violazioni:

  • per i siti web e app di cui alla Legge 4/2004 tramite il modulo nella dichiarazione di accessibilità presente sui siti, con iter previsto (meccanismo di feedback risoluzione entro 30 giorni dalla segnalazione e successivamente rivolgendosi al Difensore Civico per il Digitale attraverso la procedura di attuazione);
  • per i servizi digitali di cui al D.lgs. 82/2022 attraverso la piattaforma di AgID dedicata ai reclami.

Sia la segnalazione che il reclamo deve essere circostanziato e riguardare un solo soggetto. Una volta ritenuta ammissibile, viene esaminata con attenzione. Questo meccanismo trasforma l’utente da semplice fruitore a protagonista attivo nella rimozione delle barriere digitali.

Tuttavia, è importante sottolineare che gli utenti devono attivarsi. Segnalare le barriere digitali è un diritto e uno strumento prezioso, ma chi non lo fa non può poi lamentarsi se le situazioni non migliorano. Il nuovo Regolamento dà potere ai cittadini, ma questo potere va esercitato.

Il procedimento sanzionatorio: garanzie e proporzionalità

Nella fase sanzionatoria (gestita dall’Area Affari Giuridici), AgID procede con la contestazione formale delle violazioni, seguita da una diffida a conformarsi entro un termine perentorio. Il procedimento prevede termini certi (90 giorni per la conclusione, con possibilità di sospensione motivata) e pieno diritto di difesa, inclusa la possibilità di presentare memorie e richiedere audizioni.

Le sanzioni per le violazioni dei soggetti erogatori privati L. 4/2004 saranno irrogate fino al 5% del fatturato per le aziende over 500 milioni mentre per le PMI di cui al D.lgs. 82/2022 fino ad un massimo di 40.000 o 30.000 a seconda della violazione, ma vengono irrogate solo in caso di persistente inadempienza. Questo equilibrio tra fermezza e ragionevolezza rappresenta uno dei punti di forza del testo.

Il messaggio forte del Direttore AgID

Il direttore generale di AgID, intervenuto al keynote degli Accessibility Days 2026 (Roma, 21-22 maggio), ha dichiarato che questo sarà l’anno dei controlli. Un’affermazione che sottolinea la volontà dell’Agenzia di passare da una fase prevalentemente normativa a una di applicazione concreta e sistematica degli obblighi di accessibilità.

Un passo verso un’Italia digitale più inclusiva

Con questo Regolamento l’Italia rafforza il proprio allineamento alle direttive europee e consolida il ruolo di AgID come autorità di vigilanza autorevole, trasparente e orientata al risultato. Come sappiamo l’ Italia è davvero avanti in questo ambito rispetto agli altri Stati Membri, e questo regolamento potrebbe diventare un esempio da seguire.

Personalmente consiglio fortemente ai soggetti che rientrano nell’European Accessibility Act di prevedere sempre una pagina informativa sull’accessibilità con un meccanismo di contatto diretto e semplice per segnalare problemi di accessibilità, anche se questo non è previsto dalla normativa. L’obiettivo principale dell’utente, infatti, è ottenere il servizio in modo accessibile, non avviare un contenzioso attraverso AgID. Un canale di dialogo rapido ed efficace rimane lo strumento più utile per risolvere le criticità nel minor tempo possibile.

In un’epoca in cui i servizi digitali sono il principale canale di interazione tra cittadini e istituzioni, avere uno strumento normativo chiaro, equilibrato e centrato sulle esigenze reali degli utenti rappresenta un progresso concreto. L’accessibilità non è più solo un principio astratto, ma un diritto che può essere fatto valere in modo effettivo.

Autore

  • Roberto Scano

    Roberto Scano si occupa di accessibilità dall'inizio del millennio. Per anni W3C Representative per IWA (associazione internazionale dei professionisti web), ha collaborato allo sviluppo delle WCAG dalla versione 2.0 (attualmente è invited expert per lo sviluppo delle WCAG 3.0) e delle ATAG 2.0, curando le traduzioni ufficiali di tutte le versioni. Si occupa anche dello sviluppo della norma tecnica EN 301 549 (come professionista nella task force dedicata dell'ente di normazione europeo) nonché della normativa italiana in materia di accessibilità (è tra i fautori della Legge Stanca e delle varie normative in materia). Autore di numerosi libri e contenuti divulgativi materia, è consulente e formatore nell'ambito della tematica della qualità dei servizi delle P.A. e delle imprese. Presiede la commissione UNI di normazione tecnica dell'accessibilità ICT (e-accessibility) rappresentando quindi l'Italia ai tavoli di normazione tecnica europea. Nel (poco) tempo libero si dedica alla cucina e al cosplay come ghostbuster.