Il 2 dicembre 2016, ossia un giorno prima della giornata internazionale dedicata alla disabilità, è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, ben descritta in un articolo di Alessio Mantegna, entrerà in vigore il 22 dicembre 2016.
Gli Stati Membri dovranno recepire i dettami entro il 23 settembre 2018, e dovranno applicare le misure nel seguente modo:
- Siti web pubblicati dal 23 settembre 2018: applicazione della Direttiva a decorrere dal 23 Settembre 2019
- Siti web esistenti prima del 23 settembre 2018: applicazione della Direttiva dal 23 Settembre 2020 (quindi i “vecchi” siti avranno un anno in più rispetto ai nuovi per aggiornarsi)
- Mobile app: dal 23 Giugno 2021.
A livello italiano come ben sappiamo esiste la legge n. 4/2004, la legge “Stanca” che è stata promulgata delegando la definizione di regole e requisiti ad una serie di decreti attuativi:
- Decreto del Presidente della Repubblica, 1 marzo 2005, n. 75 “Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”. Il documento definisce alcune tematiche tra cui la possibilità, prevista dalla legge 4/2004, di rilascio di un bollino di conformità (con valutazione di valutatori iscritti all’elenco AgID per i privati e con autovalutazione da parte delle PA).
- Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici”, contenente una serie di allegati tecnici:
- Allegato A: Verifica tecnica e requisiti di accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie internet (aggiornato dal DM 20 marzo 2013 – GU Serie Generale n. 217 del 16-9-2013)
- Allegato B: Metodologia e criteri di valutazione per la verifica soggettiva dell’accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie internet.
- Allegato C: Requisiti tecnici di accessibilità per i personal computer di tipo desktop e portatili.
- Allegato D: Requisiti tecnici di accessibilità per l’ambiente operativo, le applicazioni e i prodotti a scaffale.
- Allegato E: Logo di accessibilità dei siti Web e delle applicazioni realizzate con tecnologie Internet.
- Allegato F: Importi massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l’attività svolta dai valutatori.
Nell’ottica di aggiornamento, una proposta sensata – a mio personale avviso – è di mettere mano a questi due documenti applicando lo spirito europeo di armonizzazione. In particolare, l’Europa ha promosso la nascita di una norma EN 301549 “Accessibility requirements for public procurement of ICT products and services in Europe” che contiene una serie di riferimenti per garantire l’acquisto di prodotti (hardware, software, Web) accessibili. Gli allegati del DM 8 luglio 2005 potrebbero pertanto essere aggiornati ponendo riferimento diretto alle norme tecniche, al fine di garantire al mercato la possibilità di valutazione e certificazione di soluzioni e prodotti rispetto a standard con valenza internazionale, eliminando quindi il problema della soggettività /interpretabilità della valutazione rispetto a specifiche norme.