Nelle liste di discussione legate all’accessibilità si parla spesso della legge 04/2004 criticando il fatto che – secondo alcuni – non vi siano delle sanzioni per la mancata applicazione e non vi siano obblighi di adeguamento dei siti internet da parte delle pubbliche amministrazioni nel caso questi servizi siano sviluppati internamente oppure senza contratto.
E’ stato altresì fatto notare come non sia previsto un “organismo” di tutela dei cittadini per garantire l’accesso agli strumenti informatici ed alle informazioni contenute nei siti internet.
In questo documento vedremo come sia possibile ottenere l’accessibilità di un sito internet, sia secondo la legge 04/2004 (Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici) che con riferimento alla legge 142/90 (Ordinamento delle Autonomie locali.) e alla legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) .
Lasciando ai giuristi la corretta interpretazione della normativa, vediamo invece come un normale cittadino può affrontare questa problematica grazie al supporto del Difensore civico.
La legge 04/2004
La legge Stanca prevede, all’art. 4, l’obbligatorietà nell’accessibilità dei siti internet (comprendendo tutto ciò che rientra nella tecnologia internet – comprendendo quindi intranet ed extranet e contenuti offline basati su html, ecc.) mentre definisce come “titolo preferenziale” il rispetto dei requisiti di accessibilità per i beni e servizi informatici. Tutto ciò sarà applicabile dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 11 della suddetta legge.
Codice dell’amministrazione digitale
Vi è accesa discussione nelle liste riguardo il comma 2 dell’art. 4 in cui si parla di obbligatorietà “contrattuale” e non di sviluppo accessibile. Ciò di fatto è smentito dal Codice dell’Amministrazione digitale in cui all’art. 53 si rende chiaro l’obbligo per le amministrazioni centrali, con l’invito alla creazione di intese con le amministrazioni periferiche:
ART. 53
(Caratteristiche dei siti)
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Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità.
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Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali.
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Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1.
Il comma 3 è chiaramente necessario in quanto l’art. 117 della Costituzione (articolo
così sostituito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001) chiaramente definisce le competenze delle Regioni:
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: […]
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; […]
[…] Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: […]
ordinamento della comunicazione; […]
E’ quindi chiaro che le amministrazioni statali, ed indirettamente le amministrazioni locali devono garantire l’accesso ai siti istituzionali.
Inoltre è da far notare l’ultimo articolo del Codice:
ART. 76
(Entrata in vigore del codice)
- Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Il difensore civico
Come può ottenere quindi un cittadino – che si vede impossibilitato ad accedere ad un servizio offerto da un sito istituzionale di una regione, di una provincia o di un comune – il diritto all’accesso a tali servizi? Un esempio può essere l’impossibilità di accedere a un bando ad un utente non vedente in quanto il documento PDF non è correttamente formattato o è protetto in modo da renderlo quindi inaccessibile anche ai lettori di schermo. Un altro esempio può essere l’impossibilità di accedere ad altre informazioni contenute nelle pagine web con difficoltà di navigazione, con impossibilità di ingrandire i caratteri, ecc. ecc.
La legge 142/90 ha portato molta innovazione in materia di accesso ai documenti amministrativi e tra l’altro, all’art. 8, ha creato la figura del Difensore Civico:
1. Lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l’istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.
A 15 anni di distanza dalla nascita della legge, quasi ogni comune, provincia e regione ha istituito il difensore civico.
Ma chi è il difensore civico? È un organo imparziale di tutela e garanzia per singoli, associazioni ed enti e totalmente indipendente dagli altri organi dell’amministrazione ed interviene su richiesta dei suddetti soggetti nei confronti dei funzionari dell’ente o delle sue aziende o istituzioni per, tra l’altro, eliminare disfunzioni, discriminazioni, abusi e ritardi.
Il difensore civico a seguito della segnalazione esamina la questione sotto l’aspetto tecnico-giuridico garantendo la imparzialità del suo giudizio contattando poi il responsabile del procedimento ed espone la richiesta o il problema (il tutto con riservatezza del caso). Il funzionario dovrà quindi rispondere alla richiesta del cittadino e quindi il difensore civico valuterà se il problema è stato risolto (con archiviazione della pratica) o se è necessario procedere con ulteriori iniziative (anche in ambito giudiziario) verso l’amministrazione, riferendo poi al cittadino l’esito del suo intervento. Il tutto viene svolto senza alcun costo per il cittadino.
Quando contattare il difensore civico?
Innanzitutto un cittadino che si trova davanti ad una barriera digitale dovrebbe contattare il referente del servizio inaccessibile segnalando la problematica e richiedendo la possibilità di accedere ai servizi ed alle informazioni, a norma dell’art. 1 della legge 04/2004 e dell’art. 3 della Costituzione. Solo nel caso in cui non vi sia risposta da parte dell’amministrazione (ove non specificati i termini per la risposta, la legge 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi – prevede 30 giorni) e se ciò di fatto crea un danno al cittadino il mio consiglio è di rivolgersi al difensore civico, facendo presente sia di come l’impossibilità di accedere a quel determinato contenuto crei delle discriminazioni, sia la mancata risposta da parte del funzionario preposto.
Questa soluzione non è quindi da utilizzare come “bastone” in modo incondizionato ma come sacrosanto diritto del cittadino che non può accedere ai servizi offerti dal sito istituzionale della propria amministrazione (comunale, provinciale, regionale) a seguito di mancata disponibilità di adeguamento e/o di supporto da parte dell’amministrazione.