Quali sono gli obblighi a cui sono sottoposti i soggetti appena elencati? L’articolo 4 della legge 04/2004 è senz’altro quello maggiormente interessato dall’entrata in vigore del Decreto e pone una serie di obblighi per i soggetti destinatari della legge riguardo l’acquisto di beni, servizi e siti INTERNET.

Il primo comma dell’art. 4 della legge 04/2004 riguarda l’acquisto di beni e servizi informatici ovvero ciò che nel decreto è contenuto nell’allegato C (Requisiti tecnici di accessibilità per i personal computer di tipo desktop e portatili) e nell’allegato D (Requisiti tecnici di accessibilità per l’ambiente operativo, le applicazioni e i prodotti a scaffale).

1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, per l’acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell’offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l’eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.

Questo significa chiaramente che i requisiti per hardware ed applicazioni hanno titolo di preferenzialità rispetto a qualsiasi altra condizione relativa all’offerta tecnica (che nelle gare viene valutata prima dell’offerta economica) – ma sempre tenendo conto della destinazione del bene o del servizio.

Diverso invece è il caso per i siti INTERNET. Il Decreto Ministeriale dell’8 luglio 2005, all’articolo 2, riporta l’ambito di applicazione dei requisiti per i siti INTERNET definendone i diversi livelli come previsto dall’articolo 11 della legge 04/2004:

2. Il primo livello di accessibilità dei siti Web è accertato previo esito positivo della verifica tecnica che riscontra la conformità delle pagine dei medesimi siti ai requisiti tecnici elencati nell’allegato A, applicando la metodologia ivi indicata.

3. I requisiti tecnici si applicano anche nei casi in cui i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 della legge forniscono informazioni o erogano servizi mediante applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM, DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete.

La definizione di sito web è presente nell’articolo 1 del Decreto Ministeriale e con tale definizione si è voluto chiaramente riagganciarsi alla terminologia utilizzata nella legge 04/2004:

ll) sito Web: insieme strutturato di pagine Web utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi, comunemente definito anche sito Internet;

Venendo quindi all’analisi dell’articolo 4 comma 2 si possono notare quindi gli obblighi a cui sono sottoposti i soggetti destinatari della legge:

2. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l’obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

L’oggetto dell’articolo sono quindi i contratti ed è formato da due parti:

  • la stipula di nuovi contratti
  • il rinnovo, modifica o novazione

Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, ovvero dal giorno 8 agosto 2005, qualsiasi nuovo contratto di realizzazione o modifica di sito INTERNET (come definito nel decreto, ovvero sia i cosiddetti siti web che le applicazioni web-based – sia su internet che su intranet – nonché qualsiasi distribuzione su supporto multimediale di contenuti che utilizzano le tecnologie internet) dovrà contenere una clausola di riferimento alla legge 04/2004. A titolo esemplificativo, una clausola contrattuale potrebbe essere la seguente:

“La realizzazione / modifica del sito INTERNET oggetto del contratto dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto Ministeriale 8 agosto 2005 – Allegato A”.

Senza una simile dicitura, qualsiasi contratto avente per oggetto la realizzazione o modifica di siti INTERNET è nullo.

A questo punto la responsabilità del rispetto della fornitura passa al fornitore che – in caso di mancata applicazione dei 22 requisiti – potrebbe incorrere nella risoluzione del contratto per inadempienza. Su tale argomento l’Avv. Lorenzo Spallino in un intervento nella rivista amministrativa della Regione Lombardia ha dichiarato quanto segue:

Qualora i siti internet delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 3, comma 1, pur a fronte di un contratto correttamente stipulato, non si rivelino rispettosi dei requisiti di accessibilità elencati dal decreto di cui all’articolo 11, la fattispecie si configura al più come responsabilità contrattuale, con facoltà in capo alla Pubblica Amministrazione di optare, ai sensi dell’art. 1453 c.c., tra l’adempimento o la risoluzione del contratto, e – quest’ultima ipotesi – solo se in sede di stesura del contratto si sia avuta l’accortezza di dichiarare espressamente il rispetto delle linee guida come prestazione di notevole importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c. o di inserire a tal fine una specifica clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Riporto per chiarezza nella lettura gli articoli del Codice Civile citati nell’intervento dell’avvocato.

Art. 1453 Risolubilità del contratto per inadempimento
 Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto (1878, 1976, 2652), salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (1223 e seguenti).
 La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
 Dalla data della domanda (Cod. Proc. Civ. 163) di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

Art. 1455 Importanza dell’inadempimento
 Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra (1522 e seguenti, 1564 e seguente, 1668, 1901).

Art. 1456 Clausola risolutiva espressa
 I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
 In questo caso, la risoluzione si verifica diritto (1517) quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Personalmente sono in disaccordo con le conclusioni dell’Avv. Spallino relativamente all’importanza dell’adempimento (Art. 1455 C.C.) in quanto i 22 requisiti di accessibilità per i siti INTERNET sono già definiti per legge come prestazione di notevole importanza (essendo obbligatorio l’inserimento nel contratto ed ispirandosi all’articolo 3 della Costituzione) mentre sono d’accordo con la possibilità di inserire una clausola risolutiva espressa. Perciò la clausola-esempio prima analizzata potrebbe essere integrata come segue:

“La realizzazione / modifica del sito INTERNET oggetto del contratto dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto Ministeriale 8 agosto 2005 – Allegato A. In caso di mancato rispetto dei suddetti requisiti il contratto è da considerarsi risolto ai sensi dell’ar. 1456 del Codice Civile.”

 L’obbligo di cui sopra è da estendersi ai contratti in essere ma esclusivamente in caso di:

  • rinnovo (rinnovo di un contratto)
  • modifica (modifica di un contratto)
  • novazione (estinzione di un’obbligazione mediante creazione di una nuova obbligazione)

In questi casi, se le parti non inseriscono all’interno del contratto l’espressa clausola di rispetto dei requisiti previsti all’allegato A del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 il contratto sarà considerato nullo. Il legislatore ha voluto comunque porre un termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del Decreto Ministeriale per l’adeguamento dei contratti in essere: entro il giorno 8 agosto 2006, quindi, sarà necessario adeguare tutti i contratti in essere in caso di rinnovo, modifica o novazione.

I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 4 della legge 04/2004 riguardano la predisposizione delle postazioni per soggetti con disabilità. Il terzo e quarto comma specificatamente fanno riferimento al decreto, specificatamente agli allegati C e D:

3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l’acquisto di beni e servizi informatici destinati all’utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 11.

4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Bisogna quindi tener conto dei requisiti non più come titolo preferenziale (art. 4 comma 1) ma come obbligo anche se le Pubbliche Amministrazioni possono sempre “rifugiarsi” nella mancata disponibilità di bilancio.