Ora che il Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 è effettivamente in vigore, è cominciata la cosiddetta “corsa al bollino”, già vista a suo tempo per le conformità alle WCAG 1.0. I siti delle P.A. italiane pullulano di bollini, esposti come “medaglie” assegnate dopo autonoma valutazione da parte di chi ha sviluppato il sito internet. Ecco quindi spuntare bollini come WCAG Level “A”, “Double-A”, “Triple-A” a volte affiancati pure dal logo di conformità con la normativa americana Section 508.

L’attuale normativa in materia di accessibilità prevede la possibilità di utilizzare un logo, descritto nell’allegato E del suddetto decreto ministeriale.

Vediamo cosa prevede quindi la normativa.

Legge 04/2004

La nascita del bollino è prevista dalla legge 04/2004, precisamente all’articolo 6 comma 2 lettera c:

2. Con il regolamento di cui all’articolo 10 sono individuati:

a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;
b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell’operazione;
c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell’accessibilità;
d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.

Pertanto la legge delega al Regolamento di cui all’articolo 10, ovvero il DPR 75/2005.

DPR 75/2005

Nel Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici l’articolo 5:

Art. 5
Logo attestante il possesso del requisito di accessibilità

1. Il logo che attesta il superamento della sola verifica tecnica raffigura un personal computer di colore terra di Siena, unito a tre figure umane stilizzate rispettivamente, da sinistra, di colore celeste, azzurro e amaranto, le quali fuoriescono dallo schermo a braccia levate; all’esito della verifica soggettiva, il diverso livello di qualità raggiunto dal servizio è indicato mediante asterischi, da uno a tre, riportati nella parte del logo raffigurante la tastiera del personal computer.

2. La corrispondenza tra il logo, eventualmente corredato da asterischi, ed il diverso livello di qualità dei servizi, nonché il modello del logo stesso sono indicati nel decreto di cui all’articolo 11 della legge n. 4 del 2004.

Il DPR 75/2005 contiene pure indicazioni sulle modalità con cui le P.A. possono esporre tale logo:

Art. 8
Modalità di utilizzo del logo da parte dei soggetti
di cui al comma 1, dell’articolo 3 della legge n. 4 del 2004

1. Le amministrazioni pubbliche e comunque i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 4 del 2004, che intendono utilizzare il logo sui siti e sui servizi forniti, provvedono autonomamente a valutare l’accessibilità sulla base delle regole tecniche definite con il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di cui all’articolo 11 della legge n. 4 del 2004; la valutazione positiva, previa segnalazione al Cnipa, consente l’utilizzo del logo.

Come si nota chiaramente, il decreto parla di valutazione autonoma rispetto alle regole tecniche. Per poter comprendere meglio di cosa si parla è necessario ora spostarsi al DM 8 luglio 2005.

Decreto Ministeriale 8 luglio 2005

Nel decreto emanato dal Ministro per l’Innovazione e le tecnologie, come già anticipato all’inizio dell’articolo, sono definiti i diversi loghi (Allegato E):

1. Logo senza asterischi

Consiste nella sagoma di un personal computer di colore terra di Siena unito a tre figure umane stilizzate rispettivamente, da sinistra, di colore celeste, azzurro e amaranto le quali fuoriescono dallo schermo a braccia levate.

Detto logo risponde al primo livello di accessibilità, legato alla conformità ai requisiti previsti per la verifica tecnica.

Logo senza asterischi

2. Logo con asterischi

Consiste nello stesso disegno sopra descritto con l’aggiunta di asterischi; esso garantisce la conformità ai requisiti della verifica tecnica e l’ulteriore livello di qualità raggiunto dal sito a seguito dell’esito positivo della verifica soggettiva, secondo quanto previsto nell’Allegato B, paragrafo 1.

Tale livello di qualità è indicato da uno, due o tre asterischi riportati nella parte del logo raffigurante la tastiera del personal computer.

In particolare:

a) Logo che riporta nella parte raffigurante la tastiera un solo asterisco:

corrisponde al livello di accessibilità che attesta il superamento della verifica tecnica e l’attribuzione, a conclusione della verifica soggettiva, di un valore medio complessivo pari o maggiore di 2 e minore di 3.

Logo con un asterisco

b) Logo che riporta nella parte raffigurante la tastiera due asterischi:

corrisponde al livello di accessibilità che attesta il superamento della verifica tecnica e l’attribuzione, a conclusione della verifica soggettiva, di un valore medio complessivo maggiore o uguale a 3 e minore di 4.

Logo con due asterischi

c) Logo che riporta nella parte raffigurante la tastiera tre asterischi:

corrisponde al livello di accessibilità che attesta il superamento della verifica tecnica e l’attribuzione, a conclusione della verifica soggettiva, di un valore medio complessivo maggiore o uguale a 4.

Logo con tre asterischi

È quindi chiaro come il logo senza asterischi sia assegnato previa superamento della verifica tecnica (Allegato A del decreto), mentre i loghi con gli asteristichi siano applicati previa superamento della metodologia di verifica soggettiva (Allegato B del decreto).

Ciò è comprensibile anche dall’articolo 2 del decreto, nei commi da 2 a 4:

2. Il primo livello di accessibilità dei siti Web è accertato previo esito positivo della verifica tecnica che riscontra la conformità delle pagine dei medesimi siti ai requisiti tecnici elencati nell’allegato A, applicando la metodologia ivi indicata.

3. I requisiti tecnici si applicano anche nei casi in cui i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 della legge forniscono informazioni o erogano servizi mediante applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM, DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete.

4. Il secondo livello di accessibilità riguarda la qualità delle informazioni fornite e dei servizi erogati dal sito Web e si articola in primo, secondo e terzo livello di qualità; tali livelli di qualità sono accertati con la verifica soggettiva attraverso i criteri di valutazione di cui all’allegato B, applicando la metodologia ivi indicata.

Tale differenziazione fa quindi chiaramente comprendere come le P.A. possano valutare autonomamente solo i requisiti tecnici e non la verifica soggettiva, per la quale dovranno affidarsi ad un valutatore iscritto all’elenco che rispetti i requisiti previsti dalla deliberazione CNIPA del 15 settembre 2005.

Se le P.A. comunque posseggono delle strumentazioni idonee alla valutazione, la legge non vieta l’applicazione della verifica soggettiva ma le P.A. interessate potranno solamente esporre il “bollino” senza asterischi.

Di particolare interesse è l’articolo 3 che contiene l’impegno del valutatore a:

  1. a non esprimere valutazioni su siti o servizi dallo stesso realizzati;
  2. a non esprimere valutazioni in tutti i casi in cui queste possano avere un’incidenza specifica su interessi propri del valutatore o di soggetti allo stesso collegati da rapporti societari;
  3. una volta effettuata la valutazione, a non fornire, nell’arco dei ventiquattro mesi successivi, attività di implementazione sui siti o servizi per i quali sia stato incaricato di esprimere la valutazione stessa.

Il punto b, ad esempio, rende tra l’altro impossibile la valutazione di P.A. da parte di altre P.A. in quanto sono di fatto tutte amministrazioni pubbliche.

Il rilascio del bollino senza asterischi

Nel sito pubbliaccesso.it è presente una chiara spiegazione delle modalità del rilascio del bollino. Le P.A. interessate potranno quindi utilizzare il modello presente nella pagina, applicando le schede allegate (valutazione dei 22 requisiti e applicazione della metodologia di verifica tecnica) con attività di verifica autonoma svolta su tutte le pagine previste dall’articolo 5 comma 2 del citato DM 8 luglio 2005:

2.Nella verifica tecnica l’esperto tecnico, applicando la metodologia di cui all’allegato A, paragrafo 2:

a) svolge le attività previste alla lettera a) del medesimo paragrafo 2 su tutte le pagine del sito;

b) svolge le attività previste alle lettere b), c) e d) del medesimo paragrafo 2 sulla home page, su tutte le pagine del sito direttamente raggiungibili dalla home page, su tutte le tipologie di pagine che presentano form e di pagine di risposta, nonché su un campione statistico di pagine, non rientranti in quelle esaminate precedentemente, pari al 5% delle stesse;

c) redige il rapporto di cui alla lettera e) del medesimo paragrafo 2.

Ciò consentirà agli esperti tecnici l’avvio delle attività di verifica dei siti al fine di valutare il raggiungimento del primo livello di accessibilità, condizione necessaria per poter procedere all’invio della richiamata segnalazione e, in caso negativo, individuare gli ulteriori passi da compiere per raggiungere tale livello (obbligatorio per i nuovi siti INTERNET i cui contratti sono stati sottoscritti dopo il 23 agosto 2005).

Obiettivi di accessibilità delle P.A.

La legge 04/2004 prevede che le P.A. fissino degli obiettivi annuali relativi all’accessibilità. Di tale compito ha carico la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche avvalendosi del MIT e del CNIPA, coinvolgendo il Dipartimento della Funzione Pubblica. La legge prevede quindi, all’articolo 7 comma 1 lettera h:

h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonché l’introduzione delle problematiche relative all’accessibilità nei programmi di formazione del personale.

Importante inoltre, relativamente alla formazione dei dipendenti pubblici, risulta quanto previsto dall’articolo 8 comma 1:

1. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, nell’ambito delle attività di cui al comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell’ambito delle attività per l’alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all’articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all’accessibilità e alle tecnologie assistive.

Tale attività risulta già avviata dal CNIPA con la formazione di webmaster e redattori.

Le P.A. dovrebbero quindi avviare iniziative di informazione e alfabetizzazione dei pubblici dipendenti su quanto previsto come obbligatorio dalla legge 04/2004, ovvero la possibilità di garantire l’accessibilità dei servizi.