L’articolo 3 della legge 04/2004 contiene i destinatari della legge, ovvero coloro che devono applicare la normativa.

1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.

Le Pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni sono le seguenti:

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita’ montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Con questa citazione si vuol chiarire che l’ambito di applicazione della normativa non è quindi ridotto alle pubbliche amministrazioni centrali ma coinvolge realtà come gli enti locali, le Camere di Commercio, le Università.