È giunta l’ora. Ovunque (direi per fortuna, ma non è detto che lo sia veramente), ora cominciano le campagne commerciali per l’adeguamento all’European Accessibility Act: webinar, campagne promozionali per comunicare: da giugno 2025 cambia tutto! O vi adeguate o multe!
Così le aziende di qualsiasi dimensione si trovano nell’amena situazione di capire come muoversi. E partono per primi gli uffici legali specializzati nel rispetto delle normative (la cosiddetta “compliance”) il cui scopo primario è capire se (e cosa) è ambito di applicazione per l’azienda che tutelano. Ed è qui che in molti casi “muore” il tema accessibilità, perché i legali compiono l’errore che un legale non dovrebbe mai compiere: limitarsi alla lettura di un testo di legge e non di ciò che sta di “contorno”. Così molte aziende, contattate da “venditori di accessibilità” si ritrovano risposte del tipo: “il nostro ufficio compliance dice che non siamo soggetti all’accessibilità”, in quanto leggendo solo l’accessibility act si limitano a notare che è dedicato ai consumatori per cui “tutto il resto” non si applica. Lo stesso dicasi per il lungo elenco con relativi allegati per l’applicabilità dell’European Accessibility Act, “grazie” al quale – letto senza correlazione di altre normative vigenti – alcune aziende si considerano “salve” del dover applicare questa “pressante” normativa che vuole obbligarli a garantire che i loro prodotti e servizi siano accessibili a tutti, indipendentemente dalle disabilità.
La stessa considerazione che gli uffici compliance hanno fatto quando la legge Stanca è stata estesa ai soggetti con fatturato superiore a 500 milioni di euro di media nell’ultimo triennio che erogano servizi al pubblico tramite siti web e app mobili.
Un fatto è certo: dal 28 giugno 2025 tutti i nuovi prodotti immessi nel mercato europeo dovranno essere conformi. Ma il fatto certo diventa incerto quando viene posta la domanda: che significa conformi? E in questo caso cadiamo nel girone dantesco degli ignavi, in quanto nessuno ad oggi si espone sul livello di conformità che deve avere un prodotto o servizio. Ad oggi infatti abbiamo solo la Web Accessibility Directive che – tramite gli atti esecutivi – parla di livelli di conformità (parziale o totale), entrambi soddisfatti usando una norma tecnica armonizzata (EN 301 549). Per l’European Accessibility Act dovremmo attendere l’uscita della norma tecnica aggiornata (che non è detto uscirà in tempo e per la quale l’unica certezza che abbiamo è che per web, documenti e app mobili il riferimento saranno le WCAG 2.2) e l’atto esecutivo di recepimento che “dovrebbe” definire anche la parziale conformità.
Un ulteriore fatto certo è che i magazzini di chi produce soluzioni non accessibili non saranno buttati al macero. Infatti la normativa dell’European Accessibility Act prevede che i prodotti esistenti sul mercato avranno tempo fino al 28 giugno 2030 per essere aggiornati. Questo, sempre leggendo la normativa come se non vi fossero altre norme vigenti.
Purtroppo per chi vende, e per fortuna per chi compra, la situazione non è così sfavorevole per l’utenza con disabilità. Un ufficio compliance diligente va a verificare l’esistenza di altre normative che possono beneficiare di norme tecniche armonizzate, che definiscono come deve essere fatto un prodotto per essere conforme ad una normativa vigente. E per l’ennesima volta (finché avrò fiato e forza di scrivere le citerò) vanno richiamati il dlgs. 216/2003 e la legge 67/2006 che tutelano le persone con disabilità contro discriminazioni – rispettivamente – nel mondo del lavoro e in generale.
Cosa significa? Che in caso di contenzioso legale in ambito lavorativo o di utente finale, il riferimento tecnico per le perizie in ambito ICT sarà sempre la norma tecnica europea armonizzata EN 301 549. Un dipendente che non può usare una soluzione ICT non soggetta all’European Accessibility Act in quanto Business to business (B2B), potrà sempre denunciare la discriminazione e richiederne la rimozione (oltre al risarcimento del danno). Allo stesso modo un utente che non può usare un servizio o prodotto digitale non rientrante nell’ambito dall’European Accessibility Act ma che provoca comunque discriminazione (esempio: un sistema digitale in palestra, un distributore automatico), può richiedere tramite azione giudiziaria la rimozione del problema e un indennizzo.
In sintesi quindi: ci sono prodotti e servizi digitali esclusi dell’European Accessibility Act e non coperti da altre normative? La risposta è no, se sono prodotti che rientrano nei contenuti della norma tecnica armonizzata EN 301 549. Questo comporta che le aziende devono iniziare a ragionare non tanto in “modalità slalom gigante”, per rimanere dentro il percorso evitando la rovinosa uscita, quanto devono ragionare nell’ottica di richiedere comunque una dichiarazione di conformità dei prodotti che evidenzi le non conformità con la EN 301 549 (nonché eventuali contenuti alternativi e/o tempi di adeguamento previsti). Lato fornitori, bisogna iniziare a comprendere che non avere considerato l’accessibilità “by design” sino ad oggi può diventare un costo, ma che tale costo non può essere scaricato sull’utenza finale che oggi – grazie a norme di legge e norme tecniche – pretende (giustamente) di acquistare un prodotto di qualità, funzionante, senza discriminazioni.
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