Mi tocca ritornare su un tema scottante: il modello “discount” per l’accessibilità digitale. In pochi punti cerchiamo di capire assieme come non bisogna “cadere in tentazione” di soluzioni rapide, veloci per verificare e per risolvere le problematiche di accessibilità (anche questo tema già approfondito già a settembre del 2021).
La situazione “legale” attuale
Il mercato impazza: arriva l’European Accessibility Act! Tutti i siti web devono essere conformi, altrimenti attenzione a multe salatissime compreso l’obbligo di ritirare i prodotti dal mercato.
Non sto a ripetermi per l’ennesima volta, ma ricordo a tutti soprattutto agli uffici legali che studiano solo ora la materia, che l’European Accessibility Act è solo la punta dell’iceberg delle normative vigenti in materia di accessibilità.
Alzare le mani dicendo: non siamo soggetti, la normativa è solo per i servizi rivolti al consumatore, non rientriamo nell’elenco dell’European Accessibility Act ed altre arrampicate di specchi similari significa mettere a rischio i propri clienti. Siete proprio sicuri che nessuno, e dico nessuno, sia dipendenti che utenti verrà mai a chiedervi siti web, applicazioni mobili e documenti accessibili?
Lo sapete che per legge 67/2006 e per decreto legislativo 216/2003 il giudice non solo vi ordina di risarcire la persona discriminata (indipendentemente se siete PA o aziende con fatturato da zero in su) ma vi ordina anche di rimuovere la discriminazione entro un certo numero di giorni, oltre i quali per ogni giorno di ritardo dovrete pagare una penale? Ora lo sapete, quindi dimenticatevi che esiste solo l’European Accessibility Act.
Sfatiamo infine un altro mito marchettaro che vedo girare nelle pubblicità acchiappa clienti: non è vero che dal 28 giugno 2025 tutti i prodotti sul mercato dovranno essere accessibili (sempre secondo l’European Accessibility Act). Chi lo dice mente sapendo di mentire o non ha studiato la materia per la quale vuole vendervi qualche soluzione inutile.
La situazione “venditori” attuale
Nel frattempo, come è avvenuto per il mondo della privacy, ora tutte le aziende sono diventate esperte di accessibilità. Chi più chi meno, con certificazioni o non, si propone per effettuare analisi di accessibilità e supporto alla risoluzione delle problematiche. Purtroppo in molti casi non si rendono conto che per verificare e implementare l’accessibilità non bastano 48 ore (come ho avuto l’orrore di leggere in una determina di un ministero), e non sono nemmeno sufficienti strumenti automatizzati per verificare e/o per riparare i problemi di accessibilità.
Verifiche di accessibilità a kilo? No grazie
Consci dal fatto che le aziende per adempimenti che non comprendono non vogliono spendere un euro oltre al minimo indispensabile, partono offerte di analisi “al kilo” dell’accessibilità di siti web.
Sia ben inteso che la verifica tecnica non è un gioco da fare solo con strumenti automatizzati: non lo dico io ma lo dicono le stesse WCAG 2. Richiedere preventivi di analisi di siti o servizi parlando di “pagine” significa non aver compreso che la verifica di accessibilità non è un “lancio” di un software che analizza e trova tutte le problematiche di accessibilità, perché nessun software è in grado di farlo. Non solo, i software hanno la limitazione che non essendo “umani” non effettuano una navigazione per concludere processi. Se ad esempio lanciamo un software per verificare l’accessibilità di un sito e-commerce, non sarà certo in grado di analizzare le fasi cruciali quali – a titolo di esempio – la gestione del catalogo, del carrello, del checkout.
Se a queste eccezioni aggiungiamo il fatto che tali strumenti analizzano con certezza meno del 30 (trenta) percento dei criteri oggetto di verifica, ci rendiamo conto di quanto sia impossibile fare una verifica di accessibilità con tali strumenti. Infatti, la stessa AgID (organismo di monitoraggio) applica due metodologie di monitoraggio: monitoraggio semplificato (fatto a tappeto, per identificare errori diffusi e ripetitivi, tra quelli identificabili con strumenti automatizzati) e monitoraggio approfondito (fatto con un campione di pagine, per identificare errori bloccanti). Ciò che deve interessare in una verifica tecnica non è quindi una “overview” degli errori meno impattanti, quanto l’analisi di potenziali errori bloccanti: trovare 1000 istanze di immagini senza alternativa testuale (magari immagini puramente decorative) e non trovare l’impossibilità di accedere ad un menu tramite tastiera fa capire la differenza tra quantità e qualità.
Le percentuali? Vade retro!
“Quanto siamo accessibili? 82,5 percento!”.
Per la serie: diamo i numeri. Numeri del tutto inutili per fornire informazioni utili ai clienti ma solo per dare un (inutile) contentino a chi deve rendicontare qualcosa a qualcuno.
Dire che un sito è conforme a X percento dei criteri di accessibilità non significa nulla per due motivi: il primo è che si basa su valutazione automatizzata, quindi su un bacino di criteri di successo inferiore al 30 percento, il secondo perché non pesa la gravità dell’errore.
Ad esempio, se ho l’assenza di un testo alternativo per una immagine decorativa, è un errore di accessibilità e allo stesso modo se manca il testo alternativo per una immagine importante (esempio: indicazione che il prodotto contiene lattosio, glutine, ecc.) è sempre un errore di accessibilità. Lo strumento automatizzato non è in grado di differenziare tali errori.
Pertanto, qualsiasi soluzione che prometta la generazione di un numero, sia per la verifica che per la riparazione, va presa molto con le pinze.
Accessibile? basta solo la facciata!
Sfatiamo un altro mito: l’accessibilità a normative vigenti – sia per il settore pubblico che privato, senza limiti di fatturato – vale sia per i siti web, che per le applicazioni mobili verso l’esterno ma anche i prodotti e servizi ICT (hardware, software, applicazioni web, applicazioni mobili, documenti) usati internamente. C’è sempre il rischio che qualche dipendente – giustamente – faccia presente di essere discriminato e qualcuno dovrà prima o poi risponderne.
I documenti accessibili? Macché non serve!
Altra leggenda metropolitana: i documenti non vanno resi accessibili, non c’è alcun obbligo!
Peccato che nella norma tecnica europea EN 301 549 nelle schede di conformità (Appendice A), i documenti vengono proprio citati come oggetto di valutazione. Pertanto è necessario pianificare anche in questo caso delle verifiche di accessibilità per conoscere lo stato attuale dei documenti (tutti i documenti, non solo quelli pubblicati), per poi pianificare attività di miglioramento (remediation) dei processi di creazione, siano essi documenti fatti internamente che documenti generati da software prodotti da terzi. Anche in questo caso attenzione: gli strumenti di verifica automatizzata fanno qualche controllo, ma i controlli veri si fanno con gli esseri umani.
Obiettivo raggiunto: siamo parzialmente conformi!
Altra favola metropolitana: l’obiettivo dell’azienda è raggiungere la parziale conformità in quanto la legge impone di raggiungerla come obiettivo minimo. In questo modo, secondo il ragionamento delle aziende (in alcuni casi anche dei venditori), si è raggiunto l’obiettivo minimo dell’adempimento e si può dormire tranquilli. Peccato che il modello di dichiarazione di accessibilità (allegato 1), che i soggetti erogatori rilasciano e aggiornano annualmente entro il 23 settembre di ogni anno, dopo la definizione di parzialmente conforme riporta:
Ciò significa che il sito o l’applicazione non sono ancora pienamente conformi e che devono essere adottate le misure necessarie per raggiungere la piena conformità.
Tradotto: si parte dal parzialmente conforme, e bisogna migliorare.
Qualche giorno fa ho trovato un record. Una società molto importante che si dichiara “parzialmente conforme” esplicitando la non conformità di 30 criteri di successo su 50. Penso un record. Per chiarezza: si è parzialmente conformi con un numero tra 1 e 24 di criteri di successo violati.
Come risolviamo? Ripariamo velocemente, in 48 ore, senza toccare il sito!
Quando il cliente non capisce il nostro linguaggio, vendo al cliente la cosa che vuole: veloce, poco impattante, economico. Il sogno di ogni cliente per essere a norma, non credete? E allora via messaggi come “la soluzione per la tua conformità”, “non rischiare, sposati noi!” fanno un certo effetto sull’utente finale.
Peccato che, come abbiamo già più volte scritto, questi oggetti (si sto parlando di “accessibility overlay“) non solo non servono a raggiungere la conformità ma a volte peggiorano la situazione attuale. E attenzione: se vi vendono tali soluzioni come la soluzione per rendere conformi, è pubblicità ingannevole e negli USA hanno già sanzionato tali aziende per questa politica di vendita.
Conclusioni
Ho considerato utile ripetere e riepilogare alcune problematiche che stanno danneggiando l’accessibilità reale: la fretta, le soluzioni “veloci” non garantiscono adempimenti ma nemmeno l’accessibilità reale. Finché le aziende non comprenderanno che l’accessibilità fa parte dei processi di sviluppo dei prodotti e servizi aziendali, essenziale come la privacy e la sicurezza, avremo sempre soluzioni tampone, inaccessibili, che possono portare le persone con disabilità a fare azioni anche giudiziarie per rimuovere le discriminazioni. Meglio investire quindi in qualità prima, che in indennizzi dopo.
International Web Association Italia