infatti, nel capitolo 5.1 relativo agli obblighi del fornitore di servizi, riportano quanto segue:
Al fine di ridurre i rischi per i diritti e le libertà degli interessati con disabilità che utilizzano, anche tramite il ricorso a specifiche tecnologie assistive, i servizi messi a disposizione dai fornitori, questi ultimi devono adottare idonee misure volte a evitare la tracciatura, sia tramite sistemi propri sia tramite sistemi di terze parti, degli strumenti e delle soluzioni, sia hardware che software, nonché delle impostazioni di uso che aiutano le persone con disabilità ad accedere alle informazioni e ai servizi digitali. Si fa riferimento, in particolare, a tecniche web di tracciamento, quali ad esempio i cookies e i browser fingerprinting, che sono utilizzate per collezionare dati relativi a impostazioni/configurazioni di sistema e che, nello specifico, potrebbero contenere informazioni da cui desumere anche una condizione di disabilità dell’utente.
A tali fini, i fornitori di servizi devono dichiarare, tra le informazioni obbligatorie di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto di non ricorrere a tecniche web di tracciamento dalle quali sia possibile desumere eventuali condizioni di disabilità dell’utente.
Che significa?
Il problema: il tracciamento “invisibile” delle tecnologie assistive
Molte persone con disabilità utilizzano tecnologie assistive per navigare sul web: screen reader (come NVDA o VoiceOver), ingranditori di schermo, estensioni per dislessia (che cambiano font o colori), modalità ad alto contrasto, zoom estremi, configurazioni di voice control o switch access, tastiere speciali e via dicendo.
Questi strumenti modificano il comportamento del browser o del dispositivo in modi rilevabili:
- modifiche al programma utente o header specifici;
- preferenze CSS forzate (high-contrast, forced-colors, reduced-motion), tra l’altro già vietate dalla EN 301 549;
- font installati o pattern di interazione atipici;
- eventi JavaScript insoliti (es. navigazione via screen reader o tastiera rilevata da script);
- combinazioni uniche di caratteristiche del browser (browser fingerprinting).
Tecniche di tracciamento come cookies (soprattutto di terze parti), fingerprinting, localStorage abusato, pixel di tracking o script di analytics (Google Analytics mal configurato, Hotjar, Meta Pixel ecc.) possono raccogliere questi segnali.
In molti casi, basta una combinazione di pochi dati per dedurre con alta probabilità che l’utente abbia una disabilità (es. “usa lettore di schermo, ingrandimento maggiore del >300% o contrasto elevato attivo”).
Se pensiamo al mondo mobile è ancora più semplice, in quanto l’attivazione di funzionalità come lettore di schermo o ingrandimenti sono parametri tracciabili dagli applicativi, motivo per cui alcune aziende (erroneamente) sviluppano più versioni di app mobili adattabili (secondo loro) alle esigenze degli utenti anziché sviluppare una unica applicazione mobile per tutti.
Questo trattamento può configurare dati personali sensibili (relativi alla salute, art. 9 GDPR) senza base giuridica adeguata, informativa specifica né consenso esplicito. Inoltre viola il principio di non discriminazione e il diritto all’inclusione previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Il divieto esplicito introdotto dalle Linee Guida AgID
Le Linee Guida impongono ai fornitori di servizi digitali (e-commerce, banking online, trasporti, servizi di comunicazione elettronica, self-service terminals ecc.) di adottare misure idonee per evitare qualsiasi tracciatura – propria o di terze parti – di:
- strumenti hardware/software assistivi;
- impostazioni di uso che facilitano l’accesso alle persone con disabilità.
Si citano espressamente cookies e browser fingerprinting come esempi di tecniche a rischio.
L’obbligo di dichiarazione pubblica
Tra le informazioni obbligatorie da rendere pubbliche (art. 12, comma 2, D.lgs. 82/2022 e Allegato IV) i fornitori devono includere la dichiarazione esplicita di non ricorrere a tecniche web di tracciamento dalle quali sia possibile desumere condizioni di disabilità dell’utente.
Questa dichiarazione va inserita nelle informazioni sull’accessibilità del servizio (scritte e, ove possibile, orali), rese accessibili anche a persone con disabilità e conservate finché il servizio è attivo.
L’impatto sugli accessibility overlay
La stragrande maggioranza di questi strumenti:
- installa script di terze parti che rilevano attivamente le tecnologie assistive per “adattare” il widget;
- invia dati ai server del provider (spesso extra-UE);
- usa cookie o fingerprinting per memorizzare preferenze di accessibilità;
- può quindi inferire (o trasmettere) informazioni sensibili sulla disabilità.
Di conseguenza, l’uso di overlay come soluzione principale o strutturale rischia di violare direttamente le Linee Guida AgID (e indirettamente il GDPR). Le autorità (AgID come autorità di vigilanza sui servizi, Garante Privacy) considerano questi tool non conformi se non dimostrano in modo rigoroso di non raccogliere/trattare tali dati.
Le Linee Guida ribadiscono quanto già affermato da Commissione Europea e da molti esperti: gli overlay non sostituiscono l’accessibilità nativa (by design e by default). Possono al massimo servire come fix temporaneo su elementi specifici, ma non come “garanzia di conformità”.
Questo approccio italiano è tra i più avanzati in UE: integra esplicitamente privacy by design nell’accessibilità, riconoscendo che tracciare le persone con disabilità per “aiutarle” può diventare una forma di sorveglianza discriminatoria.
Cosa devono fare i fornitori di servizi
I fornitori di servizi digitali, a partire dal 2026 e negli anni successivi, devono adottare un approccio integrato e responsabile per garantire una vera accessibilità, rispettando pienamente le indicazioni delle Linee Guida AgID e gli standard europei vigenti.
Innanzitutto, è essenziale progettare l’accessibilità direttamente all’interno del servizio, rendendola una caratteristica nativa e non un’aggiunta successiva. Questo significa sviluppare siti web, applicazioni e piattaforme in modo da rispettare almeno il livello AA delle WCAG 2.2 (o, in prospettiva, gli equivalenti aggiornamenti della norma tecnica armonizzata EN 301 549), che rappresenta il riferimento più completo e aggiornato per garantire che i contenuti siano percepibili, operabili, comprensibili e robusti per tutti gli utenti, incluse le persone con disabilità.
Allo stesso tempo, i fornitori sono tenuti a bloccare qualsiasi forma di tracciamento sensibile che possa rilevare o registrare l’uso di tecnologie assistive. Devono quindi disattivare o configurare con estrema attenzione strumenti di analytics, advertising o monitoraggio del comportamento utente, assicurandosi che questi non captino caratteristiche del browser o del dispositivo riconducibili a lettori di schermo, ingranditori, modalità ad alto contrasto, zoom estremi o altre soluzioni assistive. È preferibile optare per tool rispettosi della privacy, come versioni self-hosted di Matomo impostate senza fingerprinting o altre tecniche invasive, in modo da evitare del tutto la raccolta di dati che potrebbero indirettamente rivelare una condizione di disabilità.
Un altro aspetto cruciale riguarda l’evitare l’impiego di accessibility overlay o widget automatici come soluzione principale o strutturale. Questi strumenti, pur diffusi, spesso introducono rischi significativi di tracciamento e non garantiscono una conformità reale. Se in casi eccezionali si decidesse di utilizzarli per interventi puntuali e temporanei, è indispensabile sottoporre lo strumento a un audit approfondito e documentato che certifichi l’assenza totale di raccolta o trasmissione di dati sensibili: una condizione che, nella pratica, risulta estremamente rara.
Inoltre, i fornitori devono inserire in modo chiaro e visibile la dichiarazione obbligatoria prevista dalla normativa. Questa va collocata nella sezione dedicata alle informazioni sull’accessibilità del servizio e deve affermare esplicitamente che non si ricorre a tecniche web di tracciamento (come cookies invasivi o browser fingerprinting) dalle quali sia possibile desumere condizioni di disabilità dell’utente. Tale dichiarazione rappresenta un impegno formale e trasparente verso gli utenti e le autorità.
Infine, per mantenere nel tempo la conformità e l’efficacia delle misure adottate, è necessario effettuare valutazioni periodiche regolari. Queste devono includere test condotti con tecnologie assistive reali – come screen reader, tastiere alternative o software di ingrandimento – e, idealmente, coinvolgere direttamente utenti con disabilità nel processo di verifica, in modo da identificare e correggere tempestivamente eventuali barriere residue o regressioni.
In questo modo, l’accessibilità non si limita a un adempimento tecnico, ma diventa un elemento strutturale che tutela sia i diritti delle persone con disabilità sia la privacy di tutti, riducendo al minimo i rischi di discriminazione indiretta o di violazioni normative.
Ricordo che gli utenti, come consumatori, possono segnalare eventuali problematiche di questo tipo tramite l’apposito modulo reso disponibile da AgID per segnalare le non conformità dei servizi.
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