In questi mesi, la recente legislazione italiana riguardante i siti e le applicazioni Web della Pubblica Amministrazione è oggetto di un alto livello di attenzione; molte PA stanno iniziando a rendersi conto che sarebbe proprio il caso di muoversi e di avviare un ragionamento serio su come ottemperare ai requisiti di legge, i quali – è giusto ricordarlo – vengono ancora generalmente intesi come una “mazzata” ingiustificatamente calata dall’alto; manca ancora, ed il percorso in-formativo e divulgativo è lungo assai, l’approccio culturale alle problematiche dell’accessibilità, manca la consapevolezza di quanto i famigerati 22 requisiti per i siti internet rappresentino in maniera sufficientemente attendibile le istanze basilari di tutti gli utenti del Web, i quali non vedono l’ora di potersi confrontare con una Pubblica Amministrazione aperta, elastica e trasparente. Invece in tanti casi si cerca l’appiglio legale e l’interpretazione di comodo che garantisca il rinvio del processo “virtuoso” che la legge Stanca cerca di spingere.

Ed è proprio su questo processo di progressivo adeguamento che vorrei riflettere, cercando di evidenziare il “messaggio” che la Legge 04/2004 intende dare unitamente al Codice dell’Amministrazione Digitale.

Partiamo dagli obiettivi delle due normative, riassumendoli in pochi concetti fondamentali:

Legge Stanca 4/2004

    • Tutti i siti realizzati, o rinnovati, dalle pubbliche amministrazioni dovranno rispettare i requisiti di accessibilità. Per i privati il provvedimento non genera un obbligo di accessibilità per i siti internet, ma vuole proporsi come fattore di stimolo a promuovere l’accessibilità dei loro siti.

Codice dell’Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7/03 2005, n. 82)

    • Di fatto, esso rende obbligatoria l’innovazione nella Pubblica Amministrazione enunciando due principi: il diritto per i cittadini di interagire sempre, dovunque e verso qualsiasi amministrazione attraverso Internet e la posta elettronica; l’obbligo per tutte le amministrazioni di organizzarsi in modo da rendere sempre e comunque disponibili tutte le informazioni in modalità digitale.

E fin qui tutto bene, nel senso che nessuno confuta la validità di queste affermazioni e di questi principi di base. Il problema sta nel rendere operative queste buone intenzioni, anche perché, per esempio, la Legge 04/2004 in più punti specifica che per la sua realizzazione non dovranno servire stanziamenti ad hoc, per cui spesso si parla di “legge a costo zero”.

Attenzione, questo non vuol dire che bisogna fare tutto senza soldi, ma che si devono utilizzare gli stanziamenti ordinari già previsti in bilancio: quindi, tutto il danaro (pubblico, non dimentichiamolo) che prima si spendeva per realizzare applicazioni e siti web dallo scarso valore qualitativo, ora dovrà essere utilizzato per realizzare siti web accessibili ed in grado – per davvero – di erogare servizi utili a tutti i cittadini. Quali servizi? Il Codice dell’Amministrazione Digitale ne fornisce un elenco preciso ed esaustivo, secondo molti addirittura esagerato se non utopico. Il Codice dell’Amministrazione Digitale parla infatti di siti web accessibili da tutti, anche dai disabili, reperibili, facilmente usabili, chiari nel linguaggio, affidabili, semplici, omogenei tra loro… in poche parole, siti di qualità!

A questo punto mi pare evidente che la Legge Stanca e il Codice dell’Amministrazione Digitale, operando su aspetti diversi (i contratti e il prodotto) cerchino di favorire nelle Pubbliche Amministrazioni un approccio moderno ed elastico alle problematiche legate all’erogazione di servizi ai cittadini, puntando nel contempo alla razionalizzazione delle spese, all’ottimizzazione delle risorse. Un grande salto di qualità, culturale e progettuale ancor prima che operativo, per il quale è lecito attendersi tempi non proprio brevissimi… ma almeno le basi sono state poste, ora sta a tutte le parti in causa fare la loro parte.

Ma proviamo per un attimo a guardare altrove, e puntiamo la nostra attenzione sulle compagnie aeree low cost, o no frills, che da qualche anno hanno deciso di puntare sulla rete come unico canale di vendita, e che hanno fatto registrare un successo tale da obbligare anche le compagnie aeree tradizionali ad offrire servizi di prenotazione online, spesso a prezzi ribassati.

Quali sono i criteri che tali compagnie aeree hanno adottato, come hanno affrontato il mercato del Web, e quali sono i vantaggi di cui si sono giovate? Se ci pensate un attimo gli aspetti fondamentali della questione li abbiamo elencati pocanzi, riferendoci alla pubblica amministrazione digitale e a come per essa lo strumento internet possa porsi come il punto d’incontro privilegiato con i cittadini.

E se è vero (come è vero) che le compagnie aeree low cost hanno trovato nel Web la chiave per snellire strutture organizzative complesse e costose che altrimenti avrebbero gravato sulle tariffe, se è vero che in questo modo riescono a giovarsi di un mercato enorme, e se è vero che gli utenti sono ben contenti di poter prenotare da casa spendendo molto meno, allora è indubitabile che questo modello è vincente e che potrebbe essere applicato anche alle Pubbliche Amministrazioni, almeno in parte. I potenziali vantaggi in termini economici parlano da soli: un semplice certificato cartaceo ha un costo medio di 13,50 €, ed ancora, per le PA il costo di un singolo messaggio di posta fisico è di 18 €. La sola sostituzione dei certificati con la trasmissione dei dati e la condivisione dei database promette un risparmio di oltre 400 milioni di euro, e l’utilizzo massiccio delle email comporterebbe un risparmio annuo di circa 350 milioni di euro… numeri forti, che dovrebbero far riflettere e puntare decisamente verso l’innovazione che, in questo come in tanti altri casi, è in grado di garantire efficacia, servizi che funzionano ma anche ottimizzazione, efficienza e risparmio.

In conclusione, fatte salve le inevitabili differenze, io trovo che il paragone fra compagnie aeree low cost e la Pubblica Amministrazione italiana che tutti ci aspettiamo non sia poi così azzardato come potrebbe sembrare, e che l’adozione di modelli virtuosi ben sperimentati non possa che far bene anche alla nostra giurassica e monolitica Pubblica Amministrazione; da questo punto di vista, Legge Stanca 04/2004 e Codice dell’Amministrazione Digitale vanno nella giusta direzione.