Finalmente avviato l’iter di aggiornamento della legge n. 4/2004, nota come legge Stanca, in recepimento della direttiva europea in tema di accessibilità dei siti Web e applicazioni mobili. Come è risaputo, IWA è in prima linea per supportare la traduzione in lingua italiana per il recepimento delle specifiche internazionali.
Il testo predisposto dal governo Gentiloni e attualmente presentato al Parlamento contiene una serie di modifiche alla normativa vigente, ma ad avviso dell’associazione IWA (associazione che raggruppa i professionisti in materia di accessibilità, che opera nel settore dal 2002), necessita di alcune integrazioni e modifiche. In particolare, trattandosi di nuovi adempimenti per le PA, è necessario che gli stessi siano quantificati.
Il testo seguente è liberamente fruibile, riutilizzabile da qualsiasi soggetto abbia la possibilità di discuterne nelle sedi competenti.
Articolo 1
Articolo 1 comma 1
Testo emendamento: rimuovere il comma 1 attuale e sostituire al testo vigente le parole “dei soggetti disabili” con “delle persone con disabilità”.
Motivazione: Il titolo proposto non risulta essere aderente ai contenuti della normativa. La normativa infatti non si occupa solo di strumenti informatici di pubbliche amministrazioni ma anche di strumenti di soggetti privati e di destinatari di contributi pubblici.
Articolo 1 comma 4 (nuovo articolo 3-ter)
Testo emendamento: Al testo proposto dell’articolo 3-ter, eliminare le parole “del regolamento di cui all’articolo 10 e”.
Motivazione: Il regolamento di cui all’art. 10 (DPR n. 75/2005) stante la necessità di garantire aggiornamenti tramite linee guida, avendo recepito i principi generali tramite il nuovo ’art. 3-bis ed essendo stati sostituiti gli obblighi di verifica dai nuovi requisiti previsti dalla direttiva e recepiti negli articoli successivi, risulta obsoleto e pertanto se ne propone l’eliminazione con ulteriore emendamento. Nell’analisi tecnico-normativa (parte III punto 4) il DPR 75/2005 è considerato rimosso. Pertanto si ritiene di rimuovere ogni riferimento al medesimo all’interno della legge.
Articolo 1 comma 4 (nuovo articolo 3-quater)
Testo emendamento: Al testo proposto dell’articolo 3-quater, ai commi 4 e 5, sostituire le parole “e è” con “ed è”.
Motivazione: Intervento di tipo editoriale.
Articolo 1 comma 4 (nuovo articolo 3-quinquies comma 1)
Testo emendamento: Al testo proposto dell’articolo 3-quinquies, al comma 1 le parole “è verificata” sono sostituite da “può essere verificata”. In alternativa, rimuovere il comma 1.
Motivazione: Intervento necessario in quanto tale dicitura obbligherebbe l’Agenzia per l’Italia Digitale a verificare oltre 40 mila dichiarazioni, richiedendo pertanto un corposo incremento di personale con specializzazione in accessibilità web non consentendo il rispetto dell’invarianza finanziaria definita dall’art. 3 del Decreto portando altresì un onere sproporzionato di monitoraggio. Tale modifica consentirebbe una eventuale verifica su richiesta e/o a campione. Non essendo comunque richiesta tale verifica dalla direttiva UE e dagli atti esecutivi della stessa, il comma potrebbe pure essere rimosso.
Articolo 1 comma 4 (nuovo articolo 3-quinquies commi 2 e 3)
Testo emendamento: Al testo proposto dell’articolo 3-quinquies, il comma 3 è rimosso. Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. in caso di insoddisfacente risposta alla notifica o alla richiesta di cui all’articolo 3-quater, comma 4, lettera b), è possibile fare ricorso, tramite il link di cui all’articolo 3-quater, comma 4, lettera c), al difensore civico per il digitale di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005 per assicurare un efficace trattamento delle notifiche e delle richieste ricevute. Il difensore civico per il digitale può essere contattato, altresì, per riesaminare la valutazione di cui all’articolo 3-ter comma 3.
Motivazione: Sempre per le motivazioni di cui al comma 1 (onere sproporzionato a carico dell’ente pubblico di vigilanza), mantenere il comma 2 e 3 con il testo proposto dal Governo comporterebbe un (a nostro avviso) inutile sovraccarico di lavoro – tra l’altro non richiesto dall’Unione Europea – sia dell’Agenzia per l’Italia Digitale che dell’ufficio del difensore civico per il digitale. Con la riformulazione proposta, nello spirito della direttiva, si limitano i casi di azione del difensore civico per il digitale alle segnalazioni effettuate dagli utenti.
Articolo 1 comma 7
Testo emendamento: L’articolo 6 e 10 sono rimossi.
Motivazione: La proposta governativa prevede di mantenere l’uso del bollino di accessibilità ai soggetti non destinatari della legge, assegnando ad AgID il compito di valutare i servizi informatici. Tale ruolo è già stato oggetto di discussione in passato in quanto AgID non è un ente di certificazione di prodotti informatici e vi sono talmente tante soluzioni presenti sul mercato da causare comunque un blocco delle attività per la “corsa al bollino” motivazione per cui dal 2004 ad oggi – per quanto a conoscenza dell’associazione – non è stata rilasciata alcuna valutazione e relativo “bollino” a soggetti privati. Si suggerisce quindi vivamente di rimuovere l’articolo 6 assieme all’art. 10 in quanto i contenuti dell’art. 10 (ovvero del DPR 75/2005) sono diventati contenuto della norma primaria. Nell’analisi tecnico-normativa (parte III punto 4) il DPR 75/2005 è considerato rimosso.
Articolo 1 comma 11 (nuovo art. 11 lettera a)
Testo emendamento: alla lettera a) aggiungere dopo le parole “articolo 3-bis”, le seguenti “, con riferimento ai valori di cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell’allegato B al decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2005”.
Motivazione: Il riferimento ai contenuti di tale decreto, previsti dalla legge di recepimento della direttiva (art. 14 legge 25 ottobre 2017 n. 163), sono stati posti erroneamente alla lettera d) del nuovo art. 11. Pertanto con tale emendamento si intende posizionarli correttamente, all’interno dei requisti tecnici.
Articolo 1 comma 11 (nuovo art. 11 lettera b)
Testo emendamento: alla lettera b) rimuovere le parole“, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine”.
Motivazione: si tratta di una dicitura ereditata dalla normativa del 2004, quando aveva senso un’indicazione di massima di questo tipo. Attualmente, essendo disponibile una vasta gamma di strumenti sia liberi sia commerciali, sembra preferibile rimuovere tale dicitura al fine di evitare di influenzare impropriamente il mercato.
Articolo 1 comma 11 (nuovo art. 11 lettera d)
Testo emendamento: la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) la metodologia di monitoraggio dei siti web e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori di cui all’art. 7 a-bis)”
Motivazione: La lettera d), ispirata alla direttiva europea, si riferisce alle attività di monitoraggio che AgID dovrà condurre sui siti web e applicazioni mobili degli enti pubblici in ottemperanza alle linee guida, che recepiranno quanto previsto nell’atto esecutivo europeo. La valutazione della conformità degli strumenti informatici è sostanzialmente ricompresa nella lettera b).
Articolo 1 comma 12
Testo emendamento: la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) al comma 1, le parole “Il regolamento di cui all’articolo 10 e il decreto di cui all’articolo 11 sono emanati” sono sostituite dalle seguenti: “Le linee guida sono emanate”.
Motivazione: considerata la rimozione dell’articolo 10 (DPR non più referenziato all’interno della legge), è necessario adeguare la previsione di legge che definisce le modalità di aggiornamento delle linee guida di cui all’art. 11.
Articolo 2
Articolo 2 comma 4 (proposta di nuovo comma)
Testo emendamento: All’art. 2 è aggiunto il seguente comma:
4. Il Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n. 75, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2005, è abrogato a decorrere dalla pubblicazione delle linee guida di cui all’articolo 11 della legge n. 4 del 2004.
Motivazione: considerata la rimozione dell’articolo 10 (DPR non più referenziato), è necessario rimuovere il DPR.