Una nota importante: il logo che accompagna l’articolo è inventato mettendo assieme il logo CE e il logo dell’accesso universale. Il marchio CE è uno ed ha delle regole ben definite per il suo utilizzo.
Dal 10 febbraio 2022 è disponibile la norma UNI CEI EN 301549:2021, la versione italiana della norma tecnica armonizzata EN 301 549 v. 3.1.1 (03-2021), norma di cui abbiamo già descritto le novità e anche in questo caso è disponibile gratuitamente (previa registrazione al sito UNI).
Rispetto alla precedente versione, la novità di questa pubblicazione riguarda l’aggiunta dell’acronimo CEI nel nome della norma tecnica armonizzata che, a livello europeo, è riferimento per gli stati membri dal 12 febbraio 2022.
Cos’è il CEI
Il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano è un’Associazione di diritto privato, senza scopo di lucro, responsabile in ambito nazionale della normazione tecnica in campo elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni, con la partecipazione diretta – su mandato dello Stato Italiano – nelle corrispondenti organizzazioni di normazione europea (CENELEC – Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) e internazionale (IEC – International Electrotechnical Commission).
Fondato nel 1909 e riconosciuto dallo Stato Italiano e dall’Unione Europea (Regolamento Europeo), il CEI propone, elabora, pubblica e divulga Norme tecniche che costituiscono il riferimento per la presunzione di conformità alla “regola dell’arte” di prodotti, processi, sistemi e impianti elettrici.
La Legge italiana n. 186 del 1º marzo 1968 stabilisce infatti che “Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte” e che gli stessi “realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d’arte”.
Perché è importante l’aggiunta “CEI”
La norma tecnica EN 301 549 è già norma tecnica armonizzata (ovvero “cogente”) per i soggetti pubblici (pubbliche amministrazioni e realtà correlate) per l’ambito web e applicazioni mobili secondo la “Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici“, recepita dall’Italia con l’aggiornamento della Legge Stanca.
L’azione normativa europea ha portato successivamente alla pubblicazione della “Direttiva (UE) 2019/882 del parlamento europeo e del consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi“, la quale espande al settore privato ed ad altri prodotti ICT l’ambito di obbligatorietà, tra cui l’applicazione del marchio CE anche al tema dell’accessibilità per i prodotti ICT.
Il marchio “CE” e l’accessibilità
Gli articoli 17 e 18 della Direttiva (UE) 2019/882 si occupano di identificare la tematica della marchiatura CE dei prodotti destinatari della direttiva (articolo 2).
La marcatura CE, che indica la conformità di un prodotto ai requisiti di accessibilità della direttiva, è la conseguenza visibile di un processo complessivo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. La direttiva segue pertanto i principi generali che disciplinano la marcatura CE del regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio (21), che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. Oltre a rendere la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante di prodotti ICT o (o il fornitore di servizi ICT) dovrebbe informare i consumatori, in modo efficace sotto il profilo dei costi, sull’accessibilità dei prodotti.
Obblighi dei fabbricanti
L’art. 7 della Direttiva definisce alcuni obblighi per i fabbricanti, tra cui:
- All’atto dell’immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di accessibilità applicabili della presente direttiva.
- I fabbricanti preparano la documentazione tecnica in conformità dell’allegato IV ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui al medesimo allegato. Qualora la conformità di un prodotto ai requisiti di accessibilità applicabili sia stata dimostrata con tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità e appongono la marcatura CE.
- I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di cinque anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto.
- I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme alla presente direttiva. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata la conformità di un prodotto.
- I fabbricanti garantiscono che sui loro prodotti sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.
- I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio d’impresa e l’indirizzo al quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L’indirizzo deve indicare un unico punto dove il fabbricante può essere contattato. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato.
- I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni, nonché l’eventuale etichettatura, sono chiare, comprensibili e intelligibili.
- I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo. Inoltre, qualora il prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità della presente direttiva, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a eventuali misure correttive adottate. In tali casi, i fabbricanti tengono un registro dei prodotti che non sono conformi ai requisiti di accessibilità applicabili e dei relativi reclami.
- I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione adottata per eliminare la non conformità ai requisiti di accessibilità applicabili dei prodotti che hanno immesso sul mercato, in particolare rendendoli conformi ai requisiti di accessibilità applicabili.
Valutazione e apposizione del logo
L’allegato IV della Direttiva, rubricato come “Procedura di valutazione della conformità – Prodotti” contiene al suo interno dei riferimenti specifici per la gestione del marchio CE.
In conformità del regolamento (CE) n. 765/2008, apponendo la marcatura CE sul prodotto il fabbricante dichiara la conformità del prodotto a tutti i requisiti di accessibilità applicabili e se ne assume la piena responsabilità.
Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE di cui alla presente direttiva a ogni singolo prodotto che soddisfa i requisiti applicabili della presente direttiva.
4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per un modello del prodotto. La dichiarazione di conformità UE identifica il prodotto per il quale è stata redatta.
Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
Conclusioni
In conclusione l’aggiunta del logo CEI non può altro che rafforzare la collaborazione tra organismi di normazione nel settore dell’ICT per garantire che, come previsto dalla già citata Direttiva, i prodotti immessi sul mercato dopo il 28 giugno 2025 siano accompagnati da adeguata documentazione attestante la loro conformità alle normative in materia di accessibilità. Si tratta quindi di una anticipazione di collaborazione tra enti di normazione per far comprendere come sia importante non solo normare ma anche certificare la conformità dei prodotti.