Su alcuni siti che contengono pagine accessibili, soprattutto americani, comincia ad apparire una dichiarazione di conformità che va sotto il nome di Section 508. Vediamo di capire di cosa si tratta.

Nell’ormai lontano 1973 il Governo degli Stati Uniti promulgò un provvedimento legislativo noto come Workforce Rehabilitation Act, che potremmo tradurre in italiano con Legge per il Recupero della Forza Lavoro. Come si può comprendere facilmente dal nome, si trattava di una legge destinata ad eliminare o ridurre barriere di varia natura, che ostacolassero un disabile nell’utilizzo dei servizi e delle informazioni forniti da agenzie federali, sia in quanto impiegato pubblico sia in quanto comune cittadino.

Sotto l’articolo 508 (Section 508 in inglese) di questa legge furono poi raggruppate una serie di direttive per l’eliminazione di barriere all’accesso ad informazioni e servizi nel campo specifico della cosiddetta Information Technology (l’insieme cioè dei mezzi di comunicazione elettronici ed informatici). Un primo emendamento dai contenuti non vincolanti risale al 1986. Invece un secondo emendamento, il Workforce Investment Act, entrato in vigore il 7 agosto 1998 con la firma dell’ex Presidente Clinton, è oggi vincolante in materia di requisiti di accessibilità per ciascuna agenzia federale degli Stati Uniti.

In esso non vengono fissati direttamente i requisiti di accessibilità che gli uffici pubblici dovranno adottare. Viene istituito piuttosto un organismo tecnico, chiamato The Access Board, al quale è delegato il compito di determinare operativamente gli standard di accessibilità necessari. Questa agenzia federale per l’accesso delega a sua volta ad un comitato tecnico, costituito da professionisti del mondo IT, da accademici e da rappresentanti di organizzazioni di disabili, il compito materiale di redigere le regole per l’accessibilità. Il comitato investito di questo compito è chiamato Electronic and Information Technology Access Advisory Committee (EITAAC). Il 21 marzo del 2000, come risultato del lavoro compiuto nei mesi precedenti dall’EITAAC, l’Access Board pubblica una bozza di linee guida per l’accessibilità. Dopo un periodo di valutazioni e commenti pubblici, il 21 dicembre del 2000 le proposte dell’EITAAC divengono legge a tutti gli effetti, con obbligo per le agenzie federali degli Stati Uniti di conformarvisi a far data dal mese di Giugno 2001.

È importante notare che le linee guida definite dall’EITAAC e raggruppate sotto l’ormai famoso articolo 508 non riguardano solo Internet ed il Web, ma un’ampia varietà di apparati tecnologici hardware e software. In particolare:

  • Programmi applicativi e sistemi operativi
  • Informazioni ed applicazioni Intranet ed Internet basate sul Web
  • Prodotti per telecomunicazioni (telefoni e telescriventi)
  • Prodotti video e multimediali (apparecchi televisivi, riproduttori di videocassette e DVD)
  • Prodotti autosufficienti con software incorporato (chioschi multimediali, bancomat, fotocopiatrici, fax, stampanti, macchine calcolatrici)
  • Computer da tavolo e portatili

Il risultato dell’entrata in vigore di tale legislazione è che i requisiti di accessibilità entrano fortemente in gioco fin dalla gara d’appalto, che un’agenzia pubblica statunitense indice per l’acquisto di apparecchiature e servizi elettronici e informatici. Tra due ditte che partecipano alla medesima gara, a parità di offerta, vince chi è in grado di garantire la migliore copertura dei requisiti di accessibilità stabiliti dall’articolo 508. Si tratta indubbiamente di una conquista di civiltà molto importante.

Mi auguro che anche il Governo italiano riesca, in tempi non biblici, a compiere un analogo passo in avanti. La circolare n.3/2001 del 13 marzo 2001, con la quale l’allora ministro della Funzione Pubblica Bassanini forniva alle pubbliche amministrazioni italiane delle regole generali per l’accessibilità dei siti Web, rappresentava – e tuttora rappresenta – un semplice invito alla conformità. Aspettiamo ancora un provvedimento legislativo vincolante, che imponga uno standard di fatto verso il quale le pubbliche amministrazioni, centrali e locali, non possano fare orecchie da mercante.