L’anno si sta concludendo, periodo di regali e di felicità. Il prossimo anno sarà un anno particolare, lo sappiamo tutti, per l’accessibilità digitale. Entrerà di fatti in vigore l’European Accessibility Act, l’atto europeo sull’accessibilità, ovvero una direttiva che mira a migliorare il funzionamento del mercato interno dei prodotti e dei servizi accessibili, rimuovendo le barriere create dalle norme divergenti negli Stati membri.

Abbiamo già più volte parlato dell’European Accessibility Act, in particolare sul fatto che è una delle tante norme che impongono l’obbligo dell’accessibilità ai prodotti ICT. Ciò che è certo, è che partita una campagna mediatica sul fatto che il 28 giugno 2025 cambierà il mondo. Ma è davvero così?

28 giugno 2025: una data “certa” di passaggio?

Dal 28 giugno 2025 non si potranno più immettere nel mercato europeo prodotti o servizi non conformi con le regole di accessibilità definite dall’European Accessibility Act e che saranno declinate in una norma tecnica armonizzata, attualmente in fase di lavoro. Già su questo punto, bisogna essere consci che non è sufficiente la pubblicazione della norma tecnica, ma servono alcuni passaggi essenziali:

  1. emanazione da parte della Commissione Europea di uno o più atti esecutivi per recepire la norma tecnica (solo a quel punto diventa norma tecnica armonizzata) e per fornire eventuali delucidazioni su tematiche come la dichiarazione di conformità, la definizione di nuovo prodotto, ecc;
  2. emanazione delle linee guida AgID in applicazione al Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82, ovvero un documento che dovrà seguire l’iter dell’art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale prima di avere valore formale.

Nel Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82, all’art. 2 comma 1 sono definiti i prodotti e i servizi  come segue:

b) «prodotto»: sostanza, preparato o merce fabbricati attraverso un processo di fabbricazione, diversi da alimenti, mangimi, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione;

Cosa si intende per immissione sul mercato di prodotti o servizi?

Una primissima definizione di “immissione sul mercato” europeo è offerta dal Regolamento n. 765/2008 che pone “norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93”. Nel dettaglio, ai sensi dell’art. 2 del citato Reg. n. 765/20081:

con «immissione sul mercato» si intende “la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario” mentre

con “messa a disposizione sul mercato” si intende “la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito”.

Per chi vuole approfondire il tema, in rete si possono trovare diversi approfondimenti legali. Su questo tema si auspica che le linee guida AgID, se non ancora prima gli atti esecutivi europei, forniscano indicazioni certe onde evitare giochi di prestigio nelle forniture.

Ma tanto c’è tempo fino al 2030!

Questa è la frase più ricorrente… assieme a “ma tanto non siamo soggetti, me l’ha detto l’avvocato”, che ci giungono alle orecchie quando cerchiamo di far comprendere che è necessario applicare l’accessibilità “by design, by default” in quanto sono presenti diverse normative che si possono (giustamente) applicare per tutelare lavoratori e utenti dalla discriminazione digitale.

Con questa frase, il fornitore probabilmente cerca di applicare la cosiddetta “clausola svuota magazzini” prevista dalle normative con un tempo di adeguamento. Eh si, perché avere una normativa che non consente di immettere sul mercato prodotti o servizi non conformi, lasciando fino al 2030 per adeguare quelli esistenti, lascia il coltello dalla parte del fornitore. In questo caso l’azienda virtuosa che desidera evitare di essere oggetto di denuncia per discriminazione da lavoratori o da utenti, se vuole l’applicazione delle regole di accessibilità, per alcuni fornitori, sta richiedendo una modifica “ora non necessaria” per la quale sono disposti ad effettuare adeguamenti previa lauti compensi.

Da consumarsi preferibilmente entro il 27 giugno 2025

Ulteriore “pacco” che sta girando in questo periodo è: se compri entro il 27 giugno 2025, sei tutelato fino al 28 giugno 2030! Occasione unica per non dover aggiornare nulla. Peccato che non sia proprio così, in quanto è comunque l’azienda che compra che diventa oggetto di eventuali segnalazioni o denunce da parte di dipendenti e/o utenti, dovendo quindi poi richiedere adeguamento al fornitore che sarà ben felice di fornire dei servizi aggiuntivi a pagamento.

Sei in ritardo? Basta un click!

Come sempre ci si troverà all’ultimo minuto e si rincorrerà chi promette la soluzione più rapida ed economica. Fate attenzione perché nessuno strumento automatico può risolvervi i problemi di accessibilità o garantire la conformità con l’European Accessibility Act: chiunque affermi ciò mente sapendo di mentire. Le stesse regole di accessibilità stabiliscono che le stesse vanno verificate con combinazione di strumenti automatici e verifiche umane (queste ultime oltre il 70% delle verifiche da effettuarsi).

Come evitare tutto ciò?

Il cliente ha sempre ragione, ma la ragione deve farla sentire. Iniziate a chiedere che nei contratti venga scritto chiaramente che in caso di segnalazione di non conformità rispetto alla normativa vigente in materia di accessibilità il fornitore si impegna alla sua rimozione senza alcun onere per l’azienda ed entro un congruo numero di giorni. Iniziate a ricercare, nel caso, alternative che vi garantiscano una tutela adeguata, ricordando che l’European Accessibility Act richiede la conformità del prodotto o servizio, rendendo del tutto inadatte soluzioni “riparo tutto io“.

L’ultimo consiglio, che deve essere il primo da applicare: l’accessibilità informatica è un principio di sviluppo (l’ho scritto anche nella Treccani) che va applicato in ogni fase. Se il fornitore è in ritardo per l’adeguamento deve comunque garantirvi una roadmap di rientro, e sarete voi a valutare l’eventuale rischio delle non conformità presenti oggi.

Perché il cerino è sempre in mano vostra, come il portafogli.